Acquisizione gratuita al patrimonio comunale: ricorso tardivo e infondato (TAR Lazio n. 5871 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso la determinazione di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, adottata ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, è irricevibile per tardività della notifica qualora il provvedimento sia stato regolarmente notificato al destinatario e il termine di impugnazione, ex artt. 29 e 41 c.p.a., sia decorso. La regolare notifica dell’ordinanza di demolizione al proprietario e responsabile dell’abuso, unico destinatario individuato dall’art. 31 citato, esclude la nullità della successiva procedura. L’ente locale, accertata l’inottemperanza, è tenuto all’emanazione dell’atto di acquisizione secondo la rigida scansione procedimentale, senza alcuna valutazione discrezionale in ordine al recupero urbanistico dell’opera.

Il Fatto

La controversia trae origine dalla determinazione con cui il Comune di Artena ha disposto l’acquisizione gratuita al proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, di un immobile di proprietà della ricorrente, a seguito dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 27 del 29 maggio 2017.

I ricorrenti, proprietaria e residente nell’immobile, hanno impugnato l’atto, deducendo di averne appreso l’esistenza solo a seguito di una visura catastale eseguita nel novembre 2023 e lamentando l’omessa notifica sia dell’ordinanza di demolizione sia della determina di acquisizione. Il Comune, costituitosi in giudizio, ha depositato la documentazione comprovante l’avvenuta notifica dei provvedimenti.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rilevato l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Dagli atti risulta, infatti, che la determina di acquisizione è stata regolarmente notificata alla proprietaria in data 25 gennaio 2018, con conseguente scadenza del termine per l’impugnazione il 26 marzo 2018, ex combinato disposto degli artt. 29 e 41 c.p.a.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto il gravame infondato sotto tutti i profili dedotti. In primo luogo, è stata accertata la regolare notificazione dell’ordinanza di demolizione, eseguita nelle mani della proprietaria in data 30 maggio 2017, come da relata in calce all’atto.

Quanto alla censura relativa alla mancata attesa delle procedure di perimetrazione delle zone abusive, il TAR ha evidenziato che l’ente locale, una volta accertata l’inottemperanza e il conseguente acquisto ope legis dell’opera, è vincolato alla rigida scansione del procedimento sanzionatorio edilizio, senza poter svolgere alcuna valutazione in ordine alla possibilità di recupero dell’immobile. La prospettazione della parte ricorrente è risultata, peraltro, meramente ipotetica.

Infine, è stata ritenuta infondata la doglianza concernente la mancata comunicazione del procedimento al residente nell’immobile. La legge non prevede alcun onere di comunicazione dell’ordinanza di demolizione nei confronti di soggetti diversi dal proprietario e dal responsabile dell’abuso, individuati come destinatari dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001. Nel caso di specie, essendo la proprietaria titolare esclusiva del diritto di proprietà e responsabile dell’abuso, legittimamente il Comune ha notificato solo a lei gli atti del procedimento.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile e, comunque, respinto nel merito, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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