L’esclusione per carenza documentale dell’offerta tecnica prevale su clausole ambigue (TAR Lazio n. 8442 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure di gara, la clausola della lex specialis che richiede, a pena di esclusione, la presentazione dei rapporti di prova relativi a tutte le materie prime principali, individuate in apposita parte delle specifiche tecniche, è idonea ad esprimere un chiaro e univoco dovere di composizione dell’offerta tecnica. L’omessa presentazione di tali documenti integra una carenza oggettiva dell’offerta, non sanabile mediante soccorso istruttorio, attesa l’immodificabilità dell’offerta tecnica ex art. 101, comma 1, d.lgs. n. 36/2023. La presenza di possibili elementi di ambiguità in altre parti della disciplina di gara non giustifica l’inerzia dell’operatore, cui è comunque richiesto un comportamento di autoresponsabilità, potendo egli richiedere chiarimenti alla stazione appaltante o comunque includere la documentazione richiesta nell’offerta.

Il Fatto

La società ricorrente, mandataria di un RTI, partecipava alla procedura aperta indetta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per la conclusione di accordi quadro per la fornitura di vestiario, relativamente al lotto 1 concernente camicie bianche. La stazione appaltante disponeva l’esclusione dell’offerente per non aver presentato i rapporti di prova richiesti per i tessuti termoadesivi per interni (collo, polsini, spalline e pattine tasche), previsti tra le materie prime principali delle specifiche tecniche. La società proponeva ricorso, articolando tre motivi: violazione dei principi di tassatività delle clausole di esclusione e favor partecipationis; violazione del principio di proporzionalità; in via subordinata, mancata attivazione del soccorso istruttorio.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio respinge il ricorso, rilevando che la clausola della lex specialis richiedeva espressamente la presentazione dei rapporti di prova per tutte le materie prime principali, tra cui rientravano i tessuti termoadesivi per interni, come precisato nelle specifiche tecniche. La formulazione della clausola è ritenuta idonea ad esprimere un chiaro dovere nella composizione dell’offerta tecnica, la cui violazione determina una carenza oggettiva del documento presentato.

Il Collegio osserva che, anche a voler ammettere la presenza di possibili elementi di ambiguità in altri punti della disciplina di gara, sarebbe stato comunque esigibile un comportamento di autoresponsabilità da parte del concorrente, consistente nell’includere i rapporti di prova nell’offerta ovvero nel sollecitare chiarimenti alla stazione appaltante sul punto. La scelta di omettere la documentazione richiesta non può quindi essere giustificata da una presunta oscurità delle clausole.

Quanto al terzo motivo, il TAR esclude l’applicabilità del soccorso istruttorio, in quanto la carenza riguarda l’offerta tecnica, la cui immodificabilità è sancita dall’art. 101, comma 1, d.lgs. n. 36/2023. Non essendo configurabile la regolarizzazione di un documento che non può essere successivamente integrato o modificato, l’esclusione disposta dalla stazione appaltante risulta legittima. Il ricorso è pertanto respinto in ogni domanda e motivo, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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