Cessazione della materia del contendere per integrale pagamento della revisione prezzi (TAR Puglia n. 339 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici di servizi, la controversia relativa alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., anche quando la domanda sia proposta dall’esecutore direttamente nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice. La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., definisce la controversia nel merito allorché la sopravvenuta attività amministrativa abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata, non residuando alcuna utilità alla pronuncia di merito.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria di una convenzione Consip per i servizi di pulizia degli istituti scolastici, aveva aderito, tramite Ordinativo Principale di Fornitura del 30 dicembre 2013, al contratto stipulato con un Liceo statale. L’art. 10, comma 5, della convenzione prevedeva la revisione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006.
Con istanza del 7 settembre 2023, la società aveva chiesto il riconoscimento della revisione prezzi per il periodo da settembre 2018 al termine del servizio, allegando la relativa fattura. L’amministrazione scolastica aveva opposto diniego con nota del 16 ottobre 2023, avverso la quale la società aveva proposto ricorso al TAR, chiedendo anche la condanna al pagamento dell’importo dovuto e degli interessi moratori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., che devolve a tale giurisdizione le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, e la pronuncia del Consiglio di Stato n. 5150 del 12 giugno 2025.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la società ricorrente aveva depositato, il 10 gennaio 2025, un’istanza di declaratoria di improcedibilità per cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto il pagamento di quanto richiesto. L’amministrazione resistente aveva depositato i mandati di pagamento a comprova dell’avvenuto integrale adempimento.
Richiamando la giurisprudenza secondo cui la cessazione della materia del contendere postula che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile l’interesse azionato, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., essendo venuto meno ogni residuo interesse alla decisione.
Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della recente risoluzione della questione di giurisdizione e della infondatezza della richiesta di interessi dal dì del dovuto.
Nota della Redazione
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