Contributi alle emittenti locali: permessi non retribuiti non equiparabili all’aspettativa (TAR Lazio n. 253 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concetto di “ore effettivamente lavorate”, impiegato dal d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146 ai fini del calcolo del punteggio per l’accesso ai contributi alle emittenti televisive locali, è di stretta interpretazione e non costituisce una clausola generale idonea a ricomprendere ogni ipotesi di mancata presenza sul luogo di lavoro. Le fattispecie di detrazione previste dall’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 146/2017 — cassa integrazione, contratto di solidarietà e part-time — e l’aspettativa facoltativa non retribuita di cui all’art. 3 del D.M. 20 ottobre 2017 sono eterogenee rispetto ai permessi non retribuiti e non ne consentono l’applicazione analogica. L’Amministrazione che parifica i permessi non retribuiti all’aspettativa facoltativa viola il regolamento. Il numero medio dei dipendenti si calcola in proporzione ai mesi di servizio, considerandosi mese intero la frazione superiore a quindici giorni di calendario.
Il Fatto
La società ricorrente, emittente televisiva a carattere commerciale in ambito locale, ha partecipato alla procedura per l’assegnazione dei contributi previsti dal Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione per l’annualità 2023, disciplinata dal d.P.R. n. 146/2017. Il punteggio attribuito al requisito dei dipendenti occupati nel biennio 2021/2022, comprensivo dei giornalisti, è stato quantificato in misura inferiore a quella rivendicata dalla società.
Dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria e il rigetto del reclamo, la società ha impugnato la graduatoria definitiva approvata con decreto direttoriale del 22 dicembre 2023. Il Ministero, nelle proprie difese, non ha articolato alcuna memoria, limitandosi a depositare la documentazione del procedimento. Con motivi aggiunti la ricorrente ha poi impugnato il decreto direttoriale del 18 marzo 2024, con cui la graduatoria è stata annullata in autotutela e sostituita senza variazione del punteggio assegnatole. La controversia giunge al giudice amministrativo per la contestazione del criterio di calcolo applicato dall’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta due profili di illegittimità. Il primo riguarda la scelta del Ministero di ricondurre i permessi non retribuiti all’istituto dell’aspettativa facoltativa, detraendo conseguentemente le relative ore dal computo dei dipendenti. Il secondo concerne il mancato conteggio dei periodi di impiego superiori ai quindici giorni nel mese.
Sul primo punto il TAR richiama la propria precedente pronuncia della Sezione e la conferma in appello da parte del Cons. Stato, Sez. VI, n. 9465 del 2025. Le ipotesi in cui il regolamento prevede il conteggio delle ore effettivamente lavorate, con correlativa detrazione di quelle non lavorate, sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica. Esse, da un lato, esprimono una portata escludente dalla procedura selettiva per l’attribuzione di vantaggi economici; dall’altro, costituiscono un’eccezione alla regola generale dell’art. 4 del d.P.R. n. 146/2017, che valorizza primariamente solo il numero dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti.
Il Collegio esclude che il concetto di “ore effettivamente lavorate” possa operare come clausola generale per ricondurvi ogni ipotesi di mancata presenza. La verifica vale sia per le fattispecie dell’art. 4, comma 2, sia per l’aspettativa facoltativa richiamata dall’art. 3 del D.M. 20 ottobre 2017, del quale appare dubbia la stessa capacità di integrare il regolamento con ipotesi non previste, stante la natura esecutiva imposta dall’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 146/2017.
Anche ammettendo l’applicazione analogica, questa risulterebbe comunque preclusa. Le fattispecie regolamentari riguardano schemi contrattuali con riduzione dell’orario per esigenze di flessibilità o di sostegno all’occupazione, mentre l’aspettativa integra una sospensione temporanea del rapporto. Nessuna di esse attiene all’assenza dal lavoro che non incide sul normale svolgimento del rapporto. La eterogeneità delle situazioni esclude in radice l’estensione.
Quanto al secondo profilo, sussiste la violazione del par. 2 della Tabella 1 del d.P.R. n. 146/2017, che impone di calcolare il numero medio dei dipendenti in proporzione ai mesi di servizio, considerando mese intero la frazione superiore a quindici giorni di calendario. Il Ministero avrebbe dovuto tener conto dei periodi di impiego indicati dalla ricorrente, già compiutamente rappresentati in sede di reclamo.
Il Collegio rileva infine che, su entrambi i profili, l’Amministrazione si è limitata a respingere il reclamo senza specificare le ragioni del mancato accoglimento e, nel giudizio, non ha contestato in fatto o in diritto la fondatezza delle doglianze. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti, con assorbimento delle ulteriori censure e obbligo per il Ministero di riesaminare l’istanza applicando i principi esposti. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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