L’inerzia del Consiglio dei Ministri nel dissenso sulla VIA è illegittima (TAR Lazio n. 12712 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione del Consiglio dei Ministri resa ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400 del 1988 per la composizione del dissenso tra amministrazioni costituisce atto di alta amministrazione, non atto politico, ed è soggetta ai principi generali del procedimento di cui alla legge n. 241/1990. L’utilizzo del verbo “può” nella citata disposizione attiene alla sola discrezionalità sull’an del deferimento, esaurita la quale sorge l’obbligo di provvedere. Gli atti meramente soprassessori o interlocutori, come il rinvio privo di termine finale, non interrompono l’inerzia. In mancanza di un termine legale, il giudice può fissarne uno congruo, quantificabile in centoventi giorni.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato al Ministero dell’Ambiente istanza per l’avvio del procedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico della potenza di 109,23 MW, qualificato come opera di pubblica utilità e prioritario. All’esito dell’istruttoria, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha reso parere favorevole, mentre il Ministero della Cultura si è espresso negativamente oltre i termini. Il MASE, preso atto del contrasto, ha rimesso gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la composizione del dissenso ex art. 5, comma 2, lett. c-bis), legge n. 400/1988. Decorso oltre un anno senza alcuna determinazione conclusiva, la società ha diffidato e quindi proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, fondata sull’avvenuto esame della questione nella seduta del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2026, conclusasi con un rinvio per interlocuzioni con le Regioni. Il Collegio ha chiarito che il rinvio, anche a volerlo ritenere provato, non contiene alcuna determinazione sull’istanza, non definisce il procedimento e non individua un termine per la decisione, risolvendosi in un mero differimento inidoneo a interrompere l’inerzia ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Ha inoltre evidenziato che l’atto non è riconducibile ad alcuna fase procedimentale tipizzata dalla legge n. 400/1988 né dal D.Lgs. n. 152/2006.
Il Collegio ha dichiarato non pertinente il precedente richiamato dalle resistenti, poiché nella fattispecie ivi decisa la fase di concertazione era stata appena avviata, mentre nel caso di specie la stessa fase risultava in stasi da circa quindici mesi dalla rimessione. Quanto all’eccezione di inammissibilità per mancato decorso del termine di centoventi giorni, il TAR ha precisato che la sentenza del Consiglio di Stato n. 1986/2026 non ha introdotto un termine legale, ma ha effettuato una valutazione equitativa nel caso concreto in applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Tale parametro di ragionevolezza non può che decorrere dalla data di rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e comunque risulterebbe superato anche considerando la data di conoscenza della nota o quella della diffida.
Nel merito, il TAR ha condiviso l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la deliberazione ex art. 5, comma 2, lett. c-bis), legge n. 400/1988 è atto di alta amministrazione soggetto ai principi generali del procedimento, dal quale non discende una deroga alla configurabilità dell’obbligo di provvedere. L’attività del Consiglio dei Ministri si innesta nel procedimento originato dall’istanza del privato, che è titolare di un interesse qualificato alla conclusione. Depongono in tal senso l’art. 25, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e l’art. 7 del D.L. n. 50/2022, che qualificano perentori i termini e prevedono che la deliberazione sostituisca a ogni effetto il provvedimento di VIA.
L’inerzia prolungata si pone in contrasto anche con il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, desumibile dal Regolamento UE/2022/2577 e dalla Direttiva UE 2023/2413. Il TAR ha accolto il ricorso, ordinando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di definire la procedura entro centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza, termine ritenuto congruo in ragione della delicatezza della valutazione e del tempo già trascorso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.