Incompetenza comunale e tempus regit actum per acquacoltura (TAR Liguria n. 825 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni demaniali marittime per l’esercizio dell’acquacoltura, la sopravvenuta attribuzione alla Regione delle funzioni amministrative di rilascio, rinnovo, modificazione e revoca, disposta dalla legge regionale successiva, comporta il venir meno della competenza comunale a provvedere sulle relative istanze. L’atto adottato dal Comune dopo tale trasferimento è affetto da vizio di incompetenza radicale, che assorbe ogni altra questione di fatto e di diritto, e va annullato in applicazione del principio tempus regit actum.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per un impianto di maricoltura, scaduta nel 2020 e seguita da una concessione provvisoria, presentava al Comune un’istanza per ottenere l’adeguamento della durata della concessione, invocando l’art. 23 della l. reg. Liguria n. 3/2025, che prevede per i progetti di acquacoltura operanti una durata di quindici anni in sede di prima applicazione.
A seguito del preavviso di rigetto e delle osservazioni della società, il Comune emanava un provvedimento di rigetto. La società impugnava l’atto, deducendo, tra gli altri, il vizio di incompetenza del Comune, la violazione della normativa regionale ed eurounitaria e la violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, relativo all’incompetenza del Comune. Richiamato l’art. 5 della l. reg. Liguria n. 14/2025, che ha inserito i commi 1-bis e 1-ter nell’art. 8 della l.r. n. 13/1999, il Collegio ha osservato che la nuova disposizione attribuisce alla Regione le funzioni amministrative per il rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura.
Il tenore letterale della norma è stato ritenuto inequivocabile nel trasferire la competenza in materia alla Regione. Sul piano sistematico, la novella ha inoltre precisato che tra le concessioni di spettanza comunale non rientrano quelle di cui all’art. 8, comma 1-bis, della l.r. n. 13/1999, così delineando un nuovo assetto delle funzioni amministrative.
Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte ha evidenziato che la l. reg. n. 14/2025 è entrata in vigore il 5 agosto 2025, quando il procedimento avviato dall’istanza del 27 giugno 2025 era ancora pendente. Poiché il provvedimento di rigetto è stato emanato il 19 agosto 2025, il Comune non era più titolare del potere di decidere nel merito, essendo nel frattempo intervenuto il trasferimento di competenza.
L’istanza di adeguamento della durata della concessione, in quanto diretta a modificare un elemento essenziale del titolo concessorio, è stata ricondotta alla nozione di "modifica" della concessione, rientrante nelle funzioni trasferite alla Regione. Il Collegio ha quindi affermato che, in applicazione del principio tempus regit actum, l’adozione del provvedimento da parte di un organo non più competente determina un vizio di incompetenza radicale, che assorbe ogni altra questione.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha annullato il provvedimento impugnato, precisando che la società potrà presentare l’istanza all’Amministrazione regionale competente. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della sopravvenienza normativa intervenuta nella fase finale del procedimento.
Nota della Redazione
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