S.C.AG. incompleta: l’autotutela del Comune non è preclusa dal decorso del termine (TAR Lazio n. 9580 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione certificata di agibilità (S.C.AG.), di cui all’art. 24 d.P.R. n. 380/2001, è sussumibile nel paradigma della SCIA di cui all’art. 19 L. n. 241/1990. Il consolidamento della situazione oggetto di segnalazione postula il completamento e il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento, non già a singoli stralci funzionali. La produzione documentale incompleta, per causa riconducibile al segnalante, impedisce il perfezionamento della S.C.AG. e consente all’Amministrazione l’esercizio del potere di autotutela e inibitorio anche oltre i termini di cui all’art. 19, comma 4, L. n. 241/1990. In tali ipotesi, l’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale può essere superfluo, ricorrendo i presupposti dell’art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/1990.
Il Fatto
Una società cooperativa edilizia impugnava la nota di Roma Capitale con cui era stata dichiarata l’improcedibilità della segnalazione certificata di agibilità presentata nel 2017 per alcuni alloggi di edilizia convenzionata, realizzati in un piano di zona a scomputo del contributo dovuto. L’Amministrazione aveva riscontrato, tra gli altri profili, l’assenza del collaudo delle opere di urbanizzazione, riferito solo a un primo stralcio dell’intervento. La ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento e il risarcimento dei danni, deducendo la violazione dei termini per l’esercizio del potere di autotutela e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ricondotto la S.C.AG. al modello della SCIA, con applicazione integrale della relativa disciplina, inclusi i termini per il controllo (trenta giorni) e per l’autotutela (un anno). Ha però precisato che l’art. 24, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 subordina il consolidamento della situazione al completamento delle opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio. Nel caso di specie, il collaudo prodotto riguardava solo un primo stralcio, mentre quello relativo agli stralci successivi era stato depositato solo in corso di giudizio, a distanza di anni dalla presentazione della segnalazione.
Il Collegio ha quindi affermato che la produzione documentale incompleta, per causa imputabile alla segnalante, impedisce il perfezionamento della S.C.AG. e legittima l’Amministrazione a esercitare il potere di autotutela anche oltre i termini ordinari, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale in materia. La carenza del presupposto del collaudo dell’intera opera ha pertanto reso legittimo l’intervento di secondo grado di Roma Capitale.
Quanto al difetto di motivazione, il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato, avendo indicato i requisiti mancanti della segnalazione. Con riferimento all’omesso contraddittorio, il Tribunale ha escluso la necessità di attivarlo, trattandosi di un dato certo e oggettivo quale il mancato completamento e collaudo delle opere di urbanizzazione, con conseguente applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/1990.
Respinta la domanda di annullamento, è stata rigettata per incompatibilità logica anche la domanda risarcitoria, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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