Valida l’esclusione per omissione del patteggiamento nella domanda di concorso (TAR Toscana n. 1678 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella domanda di partecipazione a una procedura per l’accesso al pubblico impiego il candidato è onerato, ai sensi dell’art. 2, co. 7, del d.P.R. n. 487/1994, di dare notizia all’Amministrazione di tutti i precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale, senza eccezione alcuna. L’onere comprende anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, quale che sia l’entità della pena irrogata. L’art. 28, co. 8, del d.P.R. n. 313/2002, che esonera dalle dichiarazioni sostitutive in ordine alle iscrizioni di cui all’art. 24, co. 1, del medesimo testo unico, opera sul piano generale delle autocertificazioni e non deroga alla regola speciale dettata per le procedure concorsuali. L’omessa dichiarazione integra il mendacio sanzionabile con la decadenza di cui all’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, poiché impedisce all’Amministrazione la valutazione sull’opportunità dell’ammissione.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato dell’Amministrazione comunale inquadrato nell’area degli istruttori, partecipava a una selezione interna per la progressione tra le aree indetta ai sensi dell’art. 13, co. 6, del CCNL del 16.11.2022. Nella domanda dichiarava di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere procedimenti penali in corso, né precedenti iscrivibili nel casellario.

Superava le prove e si collocava utilmente in graduatoria. In sede di verifica dei requisiti il certificato del casellario evidenziava un provvedimento iscritto: una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, risalente al 2001, per il delitto di calunnia, con pena inferiore a due anni. L’Amministrazione disponeva quindi l’esclusione, con decadenza ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, approvava le graduatorie e nominava i vincitori. Il candidato impugnava l’esclusione e, per quanto occorresse, la clausola del bando.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 28, co. 8, del d.P.R. n. 313/2002, introdotto dal d.lgs. n. 122/2018: chi rende dichiarazioni sostitutive non è tenuto a indicare le iscrizioni relative ai provvedimenti di cui all’art. 24, co. 1, tra cui le sentenze di patteggiamento con pena non superiore a due anni. Da questa disciplina si desume che tali provvedimenti restano soggetti a iscrizione e sono soltanto esclusi dal certificato e dall’autocertificazione.

Su questo punto il Tribunale valorizza l’art. 2, co. 7, del d.P.R. n. 487/1994, come sostituito dal d.P.R. n. 82/2023, che impone a chi ha precedenti penali iscrivibili nel casellario di darne notizia al momento della candidatura, senza eccezione alcuna e dunque anche con riguardo ai patteggiamenti, quale che sia l’entità della pena.

L’antinomia tra le due disposizioni è risolta con il canone lex specialis posterior derogat priori generali. La regola dell’onere dichiarativo, posta da una disposizione speciale e successiva per le procedure concorsuali, prevale sulla regola generale dettata per le dichiarazioni sostitutive. Il secondo motivo è pertanto infondato.

Il Collegio esclude poi che l’art. 445, co. 1-bis, c.p.p., come modificato dalla legge n. 150/2022, sia conferente: la norma richiamata dall’avviso non equipara il patteggiamento a una condanna, ma esige la notizia del precedente iscrivibile. Quanto all’estinzione del reato, si richiama il principio per cui essa non è automatica per il decorso del tempo, ma richiede una pronuncia espressa del giudice dell’esecuzione (Cons. Stato n. 1697 del 2023, con i precedenti ivi citati).

Non sussiste infine il dedotto vizio di sproporzione: la clausola del bando consentiva all’Amministrazione di valutare l’opportunità dell’ammissione in presenza di un precedente dichiarato, valutazione che l’omissione ha reso impossibile e che non può essere recuperata in sede giudiziale. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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