Astreinte contro l’amministrazione inadempiente al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 1443 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione inadempiente di eseguire il giudicato formatosi davanti al giudice ordinario e, in caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. assolve funzioni compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela e va quantificata secondo il criterio della non manifesta iniquità, con decorrenza dal termine assegnato all’amministrazione e tetto massimo pari al 10% dell’importo dovuto. L’esercizio del potere resta concorrente tra amministrazione e commissario, non perdendo la prima la titolarità del potere fino all’adempimento spontaneo.
Il Fatto
Il ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 6743/2024 del 16 ottobre 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondergli la somma di euro 2.500 mediante emissione di buono elettronico (cd. carta del docente), oltre spese di giudizio. Il ricorso è notificato e depositato il 20 novembre 2025, nel presupposto del passaggio in giudicato della pronuncia.
Il ricorrente deduce che la sentenza non è stata eseguita. Chiede quindi che la sezione ordini all’amministrazione di provvedere, fissando un termine, e che, in caso di ulteriore inerzia, nomini un commissario in sostituzione dell’ente, con condanna di quest’ultimo alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza dedurre elementi ostativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso fondato e lo accoglie, rilevando che l’amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento idoneo a contrastare la domanda. L’inerzia rispetto al giudicato formatosi davanti al giudice ordinario integra il presupposto per l’attivazione del rimedio dell’ottemperanza.
Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di eseguire la sentenza indicata nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. In caso di ulteriore inerzia nomina commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione, il quale provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni.
L’amministrazione è inoltre condannata a corrispondere la penalità di mora. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti per legge. Il Collegio richiama le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm.
Per la quantificazione il Tribunale fissa tre criteri, in coerenza con il parametro della non manifesta iniquità ex art. 114 cod. proc. amm.: il dies a quo decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; il dies ad quem coincide con il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo e anche dopo l’insediamento del commissario; il limite massimo è pari al 10% dell’importo dovuto in base al giudicato. Sul punto richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021, quanto alla concorrenza del potere tra amministrazione e commissario, e l’Adunanza Plenaria n. 7/2019, quanto alla necessità del tetto massimo per evitare una sovracompensazione economica.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro millecinquecento, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.
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Nota della Redazione
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