Ristoro Covid alle case di cura private: spetta al giudice ordinario la controversia sull’autotutela (TAR Emilia-Romagna n. 1420 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, la controversia relativa alla spettanza dei ristori riconosciuti alle strutture private accreditate che hanno sospeso l’attività ordinaria durante l’emergenza Covid-19 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il beneficio è previsto direttamente dalla legge — art. 4, comma 5-bis, d.l. n. 34/2020, introdotto dal d.l. n. 149/2020 — e l’amministrazione sanitaria mantiene funzioni di vigilanza senza alcun potere discrezionale sull’an, sul quid e sul quomodo dell’erogazione. La natura di diritto soggettivo della pretesa non muta per effetto dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies legge n. 241/1990, che non integra una fattispecie di giurisdizione esclusiva. La causa va riassunta davanti al giudice ordinario con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta.

Il Fatto

Durante l’emergenza Covid-19, la Regione Emilia-Romagna aveva sottoscritto un accordo quadro con l’associazione di categoria delle strutture private accreditate, prevedendo un acconto mensile pari all’80% della differenza tra attività svolta e fatturato medio del 2019. Con la delibera n. 2133/2024 la Regione aveva recepito l’accordo, riconoscendo un’indennità di funzione e uno specifico ristoro limitato alla sola mancata attività intra-regione. Con successiva delibera n. 1503/2025 la Giunta regionale ha disposto l’annullamento d’ufficio del provvedimento, assumendo la violazione dei limiti di spesa e la mancanza di copertura finanziaria.

La struttura sanitaria ricorrente ha impugnato il provvedimento di autotutela deducendo il superamento del termine ragionevole, il difetto dei presupposti, la violazione dell’affidamento e l’illegittima limitazione del ristoro alla sola attività intra-regione, chiedendo anche il risarcimento dei danni. La Regione ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, trattandosi di indennizzi riconducibili a corrispettivi.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato d’ufficio il difetto di giurisdizione, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 15404 del 2024 in una fattispecie analoga. La controversia non riguarda la materia della concessione di pubblici servizi, ma la spettanza di contributi a fondo perduto o ristori riconosciuti dalla legge per fronteggiare i disagi subiti dalle strutture private accreditate durante la pandemia.

Il Collegio ha valorizzato il contenuto dell’art. 4, comma 5-bis, d.l. n. 34/2020, come introdotto dal d.l. n. 149/2020, osservando che la disciplina statale ha attribuito alle Regioni esclusivamente il potere di riconoscere il contributo entro il limite massimo del 90% del budget, senza alcuna discrezionalità. I criteri di quantificazione degli indennizzi erano del resto indicati nella stessa delibera annullata in modo oggettivo, sicché la spettanza del pagamento assume consistenza di diritto soggettivo.

La Corte ha richiamato il consolidato principio per cui, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e alla pubblica amministrazione è demandato solo il compito di verificare i presupposti. La circostanza che il beneficio sia stato concesso e poi annullato in autotutela non determina il trasferimento della cognizione al giudice amministrativo, non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva.

La sentenza ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge ex art. 11 c.p.a., con compensazione delle spese di lite per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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