Abilitazione scientifica nazionale: il giudizio negativo della Commissione è sindacabile solo per illogicità manifesta (TAR Lazio n. 13089 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni della Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale, in ordine alla mancanza di originalità e di spunti critici nelle pubblicazioni del candidato e alla natura compilativo-descrittiva di queste, attengono alla sfera della discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo esclusivamente in presenza di illogicità, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Il giudizio di non idoneità non richiede l’analitica confutazione di ogni singolo prodotto scientifico, ma deve esprimere le ragioni della valutazione negativa in modo chiaro e inequivoco, cosicché non è affetto da difetto di motivazione il provvedimento che evidenzi la limitatezza quantitativa della produzione e la mancanza di profili innovativi, pur riconoscendo la coerenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale.
Il Fatto
Il ricorrente, partecipante alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/D1 “Diritto Amministrativo”, indetta con decreto direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1796/2023, impugnava il giudizio di non idoneità formulato dalla Commissione giudicatrice.
La Commissione, pur riconoscendo al candidato il raggiungimento di due valori soglia su tre e il possesso di tre titoli tra quelli selezionati, riteneva la sua produzione scientifica “quantitativamente molto limitata” e priva di elementi di originalità e innovatività, concludendo all’unanimità per la mancanza della maturità scientifica richiesta. Avverso tale esito, il candidato deduceva violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 4 del d.m. n. 120/2016, lamentando in particolare il difetto di motivazione e l’irragionevolezza del giudizio valutativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 16 della legge n. 240/2010, che ha istituito l’abilitazione scientifica nazionale, e il successivo regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016. Ha quindi esaminato il d.m. n. 120/2016, il cui art. 3 affida alla Commissione la formulazione di un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato, basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli, volto ad accertare per la seconda fascia il riconoscimento di un positivo livello di qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate.
Il Collegio ha rilevato che il provvedimento impugnato non si limitava a un giudizio apodittico, ma conteneva una motivazione articolata: la Commissione aveva dato atto della valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica, del raggiungimento di due indicatori su tre e del possesso dei titoli richiesti, ma aveva approfonditamente argomentato le criticità riscontrate, rilevando come i lavori monografici presentassero “carattere ricostruttivo e ricognitivo” e come gli scritti minori risultassero “adagiati su una anche approfondita ma non critica ricostruzione del quadro normativo esistente”.
Il giudice amministrativo ha quindi precisato che le valutazioni della Commissione sull’assenza di originalità e sulla natura compilativo-descrittiva delle pubblicazioni attengono alla discrezionalità tecnica che connota tali procedure, richiamando il costante orientamento del Consiglio di Stato (Sez. VII, 4 dicembre 2024, n. 9728 e precedenti ivi citati), secondo cui tali giudizi sono sindacabili solo per illogicità, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Nessuno di tali vizi è stato rinvenuto nella fattispecie, essendo il giudizio collegiale espresso in modo chiaro e inequivoco, quale sintesi dei giudizi individuali dei commissari.
Il Collegio ha concluso che il giudizio di non idoneità risultava conforme agli artt. 3 e 4 del d.m. n. 120/2016, escludendo ogni profilo di insufficienza motivazionale. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in duemila euro oltre accessori.
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Nota della Redazione
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