Criteri di gara ancorati alle autorizzazioni degli impianti (TAR Campania n. 493 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti di servizi di smaltimento e recupero di rifiuti speciali, i criteri di valutazione dell’offerta tecnica possono essere legittimamente ancorati alla tipologia delle operazioni di recupero offerte e alla disponibilità di impianti muniti delle prescritte autorizzazioni ambientali. La composizione chimico-fisica del rifiuto, oltre che naturalmente variabile, non costituisce criterio di idoneità degli impianti, salvo che la lex specialis lo preveda espressamente. Ne discende che la censura fondata sulla non idoneità del rifiuto al trattamento introduce un parametro valutativo estraneo al regolamento di gara. Gli obblighi di dettaglio e di apprestamento di soluzioni per le variazioni dei parametri, in quanto riferiti all’Appaltatore, operano sul piano esecutivo e non su quello selettivo.
Il Fatto
Una R.T.I. ricorrente ha partecipato alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di caratterizzazione, movimentazione, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti fanghi, vaglio e sabbie classificabili come speciali non pericolosi, prodotti da due impianti pubblici, con importo a base d’asta superiore a dodici milioni di euro.
L’aggiudicazione è stata proposta in favore di un diverso R.T.I. controinteressato con 96,2 punti, di cui 67,75 tecnici, mentre la ricorrente ha riportato 92,32 punti complessivi, con punteggio tecnico superiore (69,25) e punteggio economico inferiore. La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione, gli atti di gara e il rigetto della diffida, chiedendo l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e, in subordine, il risarcimento. La domanda cautelare è stata respinta e l’ordinanza confermata in appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contestava l’attribuzione del punteggio massimo per la disponibilità dei siti, assumendo che la Commissione avesse valorizzato impianti non idonei a ricevere il rifiuto prevalente, sulla base di un’analisi di laboratorio ritenuta inattendibile e contraddittoria rispetto a una precedente. Il Collegio ha ritenuto la censura infondata nel merito, potendo sorvolare sulle eccezioni di inammissibilità per carenza di interesse.
Sul piano ermeneutico, il TAR ha richiamato i criteri letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., precisando che le clausole della lex specialis si interpretano le une per mezzo delle altre. Nelle procedure ad elevato tasso di tecnicità non possono introdursi requisiti di valutazione non previsti dalla disciplina di gara, perché è su quel dato testuale che l’operatore struttura la propria offerta.
La lettura sistematica del capitolato ha escluso che la composizione chimica dei fanghi costituisca criterio di idoneità degli impianti. I punti 7, 10, 11 e 15 del capitolato legano l’affidamento e i controlli al possesso di autorizzazioni valide, non a parametri chimico-fisici del rifiuto, per loro natura variabili; il punto 15 impone all’aggiudicatario di proporre soluzioni in caso di variazioni qualitative, a prezzi e condizioni invariati.
La tabella dei criteri premia la capacità di garantire il recupero, in coerenza con la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del d.lgs. n. 152/2006, graduando i punteggi dalla sola operazione di recupero fino al solo smaltimento. Nessuna disposizione subordina il punteggio alla verifica preventiva delle caratteristiche del fango.
Anche sotto il profilo tecnico il motivo è infondato: i parametri messi a confronto nelle due analisi non sono comparabili, poiché espressi l’uno sulla sostanza secca e l’altro sul campione tal quale, con metodi e grandezze differenti. La valorizzazione del recupero, inoltre, non coincide con l’utilizzazione agronomica dei fanghi, nella quale soltanto rilevano gli standard chimico-biologici invocati dalla ricorrente: lo spandimento in agricoltura è una modalità di recupero, estranea all’oggetto della procedura.
Gli ulteriori motivi sono stati parimenti respinti. Gli obblighi di soluzione per le variazioni dei parametri e di dettaglio descrittivo degli impianti, come quello sui contenitori, sono riferiti testualmente all’Appaltatore e alle finalità di garanzia del servizio: operano quindi nella fase esecutiva, non come requisiti di partecipazione o criteri di punteggio. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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