Scatti stipendiali Polizia di Stato rilevano nell’indennità di buonuscita (TAR Basilicata n. 421 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
I sei scatti contributivi previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spettano al personale delle forze di polizia, civile e militare, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. L’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 ha espressamente confermato la perdurante vigenza di tale disciplina per le forze di polizia ad ordinamento militare, senza operare distinzioni soggettive. Il termine del 30 giugno, previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 per la domanda di collocamento in quiescenza, non ha natura decadenziale, ma integra un mero onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. La sua inosservanza non impedisce l’attribuzione dei sei scatti, né consente una diversità di trattamento priva di ragionevole giustificazione.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, ha impugnato dinanzi al TAR Basilicata il provvedimento con cui l’INPS, in data 13 gennaio 2025, aveva negato il ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante l’inclusione nella base di computo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.

Il ricorso, notificato il 19 febbraio 2025 e depositato il successivo 28 febbraio, deduceva violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere. L’INPS, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza, reiterando gli argomenti già disattesi dalla giurisprudenza amministrativa sulla medesima questione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha richiamato i plurimi precedenti conformi del medesimo Tribunale, intervenuti sulla stessa questione, nei quali sono stati affrontati e disattesi gli argomenti difensivi dell’INPS. La ricostruzione muove dall’art. 13 l. n. 804/1973, dall’art. 32, comma 9-bis, l. n. 224/1986 e dall’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, disposizioni che per prime hanno introdotto l’istituto dei sei scatti e che risultano ormai abrogate dal d.lgs. n. 66/2010.

Il Tribunale ha escluso che l’abrogazione dell’art. 11 l. n. 231/1990, che aveva sostituito l’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione originaria. La reviviscenza, come chiarito dal C.G.A.R.S. nel 2022, è istituto di carattere eccezionale; deve quindi ritenersi che il codice dell’ordinamento militare, abrogando la norma novellatrice, abbia inteso abrogare anche la disposizione sostituita. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. ha invece confermato la perdurante vigenza dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per tutte le forze di polizia ai soli fini del trattamento di fine rapporto.

Quanto all’ambito soggettivo, la nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è ampia e ricomprende, per il tramite dell’art. 16 l. n. 121/1981, sia gli appartenenti all’ordinamento civile sia quelli all’ordinamento militare, senza distinzione. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che disciplina l’attribuzione dei sei aumenti periodici ai fini della sola base pensionabile, non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita.

Il Collegio ha poi escluso che il termine del 30 giugno, previsto dall’art. 6-bis, comma 2, integri una causa di decadenza. Esso è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo, come si evince dal comma 3 della medesima disposizione. Una diversa lettura riserverebbe un trattamento ingiustificato a chi presenta la domanda nelle annualità successive. L’ambiguità della disciplina, ove anche ammessa, non consente di farne discendere conseguenze decadenziali.

Ne è derivato l’accoglimento del ricorso, con annullamento del diniego e accertamento del diritto del ricorrente a percepire i benefici dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, con correlato obbligo dell’Amministrazione di rideterminare l’indennità di buonuscita. Le spese di lite, liquidate in via forfettaria, seguono la soccombenza dell’INPS.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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