Atti comunali di indirizzo sulla dividente demaniale non sono impugnabili (TAR Puglia n. 1085 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui il Comune recepisce la proposta di aggiornamento della dividente demaniale marittima e dà incarico agli uffici di attivare le amministrazioni competenti costituiscono atti di indirizzo e istruttori, privi di valore precettivo. Essi non approvano la nuova dividente né vincolano le autorità titolari del potere di accertamento del confine demaniale, e quindi non producono alcuna lesione attuale della posizione giuridica sostanziale del privato. Il ricorso proposto avverso tali atti è inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b), cod. proc. amm., non essendo configurabile alcuna carenza di attribuzione in capo all’ente locale.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario di un’area sul litorale del Comune di Salve, impugnava la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 26.11.2021, la deliberazione di Giunta n. 211 del 09.12.2021 e la determinazione dirigenziale n. 1016 del 20.12.2021, con le quali l’ente aveva recepito la proposta di modifica della dividente demaniale redatta da un tecnico incaricato.

Dopo l’avvio, nel 2012, della procedura ex art. 32 cod. nav. e il mancato perfezionamento della stessa, il Comune aveva affidato ex novo la redazione della proposta, funzionale al completamento del Piano Comunale delle Coste. Il ricorrente lamentava la nullità degli atti per difetto assoluto di attribuzione, la violazione delle garanzie partecipative ex artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990 e l’insussistenza dei presupposti per la modifica. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per la natura non provvedimentale degli atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconosce fondata l’eccezione dell’Amministrazione. Dall’esame del contenuto degli atti si ricava che il Comune non ha affatto approvato una nuova dividente, ma si è limitato a recepire la proposta del tecnico e a incaricare la Giunta di adoperarsi affinché la stessa «venga approvata dall’Amministrazione Demaniale preposta».

La delibera di Giunta n. 211/2021 ha soltanto preso atto di quanto stabilito dal Consiglio e dato incarico agli uffici per gli adempimenti successivi, poi adottati con la determinazione dirigenziale n. 1016/2021. Il Comune, quindi, non si è sostituito alle funzioni riservate alle altre amministrazioni, ma ha posto in essere atti istruttori e di indirizzo volti a sollecitare l’avvio del procedimento presso i soggetti competenti, come poi avvenuto.

Ne consegue che gli atti impugnati non hanno determinato alcuna modifica della dividente demaniale né sono stati adottati in attuazione dei procedimenti disciplinati dal codice della navigazione. Sono privi di valore precettivo e inidonei a spiegare effetti lesivi diretti, autonomi e immediati nei confronti del ricorrente.

Il Collegio dà continuità all’orientamento secondo cui l’adozione di un atto di indirizzo non produce lesione attuale di una posizione sostanziale, con conseguente inammissibilità del ricorso avverso atti a contenuto generale e programmatico (Consiglio di Stato n. 4401 del 2018; Consiglio di Stato n. 2731 del 2019). La conclusione è confermata dal costante indirizzo che dichiara inammissibile, per carenza originaria di interesse, l’impugnazione di atti privi di valenza provvedimentale (TAR Puglia, Bari, n. 1167 del 2022; TAR Milano n. 853 del 2023).

Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b), cod. proc. amm.. Le spese sono compensate, in ragione della natura interpretativa della decisione sulla effettiva portata degli atti impugnati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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