Esclusione per falsa dichiarazione: onere probatorio e soccorso istruttorio (TAR Lombardia n. 1447 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione dell’aggiudicazione, la deduzione dell’avvenuta falsa dichiarazione della controinteressata su requisiti tecnici di gara, sanzionata con l’esclusione, è onere probatorio del ricorrente e deve trovare riscontro in elementi di sicura attendibilità. Non assolvono tale onere la documentazione reperita sui siti internet del produttore, priva di garanzie di genuinità, né perizie di parte che si limitino a conclusioni non confermate dalle prove tecniche esperite in sede di gara. La valutazione di idoneità dell’offerta, una volta che la stazione appaltante abbia acquisito chiarimenti sul possesso del requisito dichiarato, non può essere sostituita dal giudice in assenza di dimostrata carenza sostanziale del requisito medesimo.

Il Fatto

Un’azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti indice una procedura aperta multilotto per la fornitura di sistemi per la raccolta e la lavorazione del sangue. Al Lotto 1, relativo a un sistema invasivo di misurazione dell’emoglobina totale, partecipano due soli concorrenti. All’esito della gara, il lotto è aggiudicato a uno dei due.

La concorrente non aggiudicataria impugna la determinazione di aggiudicazione e gli atti presupposti, deducendo l’illegittima ammissione della controinteressata per difetto del requisito di interfacciamento con il software gestionale e per dichiarazioni inesatte sui tempi di misurazione e sulla dotazione hardware. La controinteressata propone ricorso incidentale chiedendo l’esclusione della ricorrente. La Sezione dispone verificazione tecnica, la cui relazione è depositata in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio osserva in via preliminare che, essendo il ricorso principale infondato nel merito, si può prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla controinteressata. Passa quindi all’esame dei motivi.

Sul primo motivo, relativo all’interfacciamento bidirezionale con il software gestionale, il Tribunale rileva che la controinteressata ha effettivamente dichiarato il possesso del requisito nella propria offerta. La censura di illegittimo ricorso al soccorso istruttorio è pertanto infondata in punto di fatto. Nel merito, la verifica tecnica smentisce l’assunto della ricorrente: il sistema offerto si avvale di un middleware e il riconoscimento del donatore avviene nel software gestionale, che genera la richiesta di misurazione. Le prove tecniche esperite dalla Commissione non avevano sollevato alcun rilievo sulla modalità di accettazione del donatore.

Sul secondo motivo, concernente il tempo di misurazione e la dedotta falsa dichiarazione ex art. 80, comma 5, lett. f-bis), d.lgs. n. 50/2016, il Collegio rileva che l’assunto si basa su documentazione reperita sui siti internet del produttore, cui non può riconoscersi valore probatorio tale da smentire il manuale prodotto in sede di gara e verificato dalla Commissione. La dichiarazione falsa risulta conseguentemente indimostrata.

Sul terzo motivo, relativo alla mancata inclusione dei personal computers nell’offerta, il Tribunale osserva che la lex specialis non impone espressamente tale fornitura e che gli artt. 4.2 e 4.3 del capitolato tecnico si riferiscono agli accessori hardware delle apparecchiature di misurazione, non ai p.c. La censura è quindi infondata.

Respinto il ricorso principale, il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile. Le spese di lite, compreso il compenso del verificatore, sono poste a carico della parte soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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