Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su Carta docente (TAR Campania n. 3630 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione a un giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario del lavoro e ordina l’esecuzione integrale del titolo azionato. Sussistono i presupposti dell’ottemperanza quando risulti il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. L’ordine di esecuzione va accompagnato dalla fissazione di un termine e dalla nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Alla parte ricorrente va riconosciuta la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.
Il Fatto
I ricorrenti hanno ottenuto dal Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, una sentenza che ha accertato il loro diritto a usufruire, con le stesse modalità dei docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per determinate annualità scolastiche. Il giudice del lavoro ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di assegnare la Carta, con emissione di un buono elettronico di pari importo per ciascuna annualità, oltre interessi fino al saldo, e ha condannato l’Amministrazione alle spese di lite.
Poiché l’Amministrazione è rimasta inerte, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo l’ordine di esecuzione, la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Accertata l’inottemperanza, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
Il Collegio ha inoltre designato quale commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura. Questi, decorso infruttuosamente il termine assegnato all’Amministrazione e su comunicazione della parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari all’esecuzione. Le spese per la funzione commissariale sono poste a carico del Ministero.
Il Tribunale ha poi riconosciuto la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. In tal caso resta onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta.
Le spese di lite, comprensive di quelle relative agli atti successivi alla sentenza funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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