Doppia conformità e permesso in sanatoria escludono frazionamento del lotto funzionale (TAR Lombardia n. 1449 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di permesso di costruire in sanatoria, il requisito della doppia conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 impone di verificare la conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della domanda. Non è sufficiente la compatibilità con lo strumento urbanistico sopravvenuto, se l’intervento risulta eseguito in assenza di titolo quando la relativa disciplina non era ancora in vigore. La verifica del rispetto dell’indice di edificabilità fondiario va condotta sull’intero lotto funzionale individuato dal PGT, comprendente tutti gli edifici e le aree di pertinenza, e non sul solo fabbricato per cui è richiesta la sanatoria. Il frazionamento soggettivo delle opere non consente al privato di sottrarsi agli obblighi di integrale rappresentazione degli abusi.

Il Fatto

Un ente proprietario di un compendio immobiliare destinato ad attività di ricerca scientifica, in parte locato a un ateneo, presentava nel gennaio 2023 una nuova domanda di permesso di costruire in sanatoria con opere di completamento. Il Comune di Milano la respingeva con provvedimento del 17 novembre 2023, ingiungendo altresì il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001.

Contro tale determinazione l’ente proponeva ricorso, affidato a due motivi e corredato da istanza cautelare, accolta dalla Sezione con ordinanza n. 232 del 2024 per la prevalenza del profilo del periculum in mora. All’udienza pubblica del 15 aprile 2025 la causa era discussa e spedita in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune: il richiamo nel ricorso al d.P.R. n. 328 del 2001, anziché al d.P.R. n. 380 del 2001, costituisce un mero errore materiale che non impedisce di comprendere le doglianze, chiaramente riferite al Testo Unico dell’edilizia. Rileva invece la tardività del deposito documentale del 12 marzo 2025, intervenuto a meno di quaranta giorni liberi dall’udienza, in violazione dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.

Nel merito, il primo motivo — che invoca la sanabilità dei soppalchi in quanto conformi al PGT — è infondato. Il ricorrente ammette di aver realizzato i soppalchi nel 2010, quando il PGT non era ancora vigore, essendo stato approvato solo nel 2012. Manca dunque la prova della conformità dell’opera alla normativa urbanistica al momento della realizzazione, come richiesto dall’art. 36 del TUE ai fini della doppia conformità. Né l’Amministrazione aveva mai riconosciuto la sanabilità, avendo sollevato dubbi già nella conferenza di servizi del 17 gennaio 2017.

Il Tribunale aggiunge che gli abusi dichiarati nel 2023 sono meno di quelli complessivamente realizzati sull’edificio: la sovrapposizione delle tavole progettuali dell’ultima domanda con quelle dell’istanza del 2016, e i rapporti tecnici istruttori del 5 ottobre 2023 e del 25 gennaio 2024, dimostrano il carattere parziale della rappresentazione fornita.

Il secondo motivo è parimenti respinto. L’art. 6, comma 2, delle NTA del Piano dei Servizi impone, quando l’indice di edificabilità fondiario supera il limite di 7 metri cubi/metro quadrato, di procedere con modalità diretta convenzionata ai sensi dell’art. 13 delle NTA del Piano delle Regole. Il Comune deve pertanto verificare la densità edilizia dell’intero lotto funzionale, comprensivo di tutte le destinazioni esistenti, anche residenziali, e non del solo edificio interessato dalla sanatoria.

L’intero gravame è respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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