Il payback dispositivi medici non lede legittimo affidamento (TAR Lazio n. 4341 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, come applicabile per gli anni 2015-2018, non lede il principio di irretroattività né l’affidamento degli operatori, i quali erano già edotti dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento. Il provvedimento regionale che determina l’importo dovuto dalle aziende fornitrici non è espressione di potere autoritativo, ma si sostanzia in un’accertamento tecnico-contabile del quantum debeatur, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. L’eventuale versamento della quota ridotta del 25%, previsto dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, determina la cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione con cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha quantificato gli importi dovuti a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti: l’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 2019, i decreti ministeriali del 2022 di certificazione dello sforamento e di adozione delle linee guida. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata degli atti e la violazione di numerosi principi, tra cui l’irretroattività, la tutela dell’affidamento e la libertà di impresa, sostenendo l’incostituzionalità dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto ripercorso il quadro normativo del c.d. payback, evidenziando che l’art. 9-ter, comma 9, del d.l. n. 78/2015 ha posto a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano dello sforamento, inizialmente rimasto inattuato e poi reso operativo con l’introduzione del comma 9-bis nel 2022 e con la fissazione del tetto regionale al 4,4% nel 2019.
La pronuncia richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo misura ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione dell’art. 23 Cost. per la presenza di elementi sufficienti a rispettare la riserva di legge, e quella n. 139 del 2024, che ha esteso a tutte le aziende la riduzione al 48%. Il Collegio ha poi recepito le argomentazioni dei precedenti conformi (TAR Lazio, sez. III Quater, nn. 8732/2025, 8733/2025, 8736/2025, 11542/2025 e 11550/2025), rigettando le censure di merito: la fissazione uniforme del tetto al livello massimo non lede le imprese; l’obbligo di ripiano era noto sin dal 2015 e il sistema non altera l’esito delle gare, operando ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori.
Quanto al calcolo della spesa, il Collegio ha chiarito che il riferimento al fatturato al lordo dell’IVA è espressamente previsto dal comma 8 dell’art. 9-ter e che l’eventuale inclusione dei servizi accessori è imputabile a una errata contabilizzazione delle imprese, non all’operato del Ministero. I motivi IV e VIII, diretti avverso il provvedimento regionale, sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione: l’attività delle regioni è meramente attuativo-esecutiva e vincolata, priva di margini di discrezionalità, sicché la situazione giuridica azionata è di diritto soggettivo e la controversia appartiene al giudice ordinario.
Nota della Redazione
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