Decadenza annullata per travisamento dei fatti e obblighi non previsti (TAR Lazio n. 14727 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di verifica e controllo esercitato dal GSE ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 si configura come potere vincolato di decadenza, ontologicamente distinto dall’autotutela di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990, con la conseguenza che non trovano applicazione i relativi termini e presupposti. L’accertamento di legittimità del provvedimento di decadenza deve essere condotto singolarmente per ciascuna RVC, trattandosi di autonomi rapporti giuridici sostanziali, senza che la reiezione delle censure relative a una di esse possa estendersi automaticamente alle altre. Non è legittimo il diniego di incentivazione fondato esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto dalla disciplina vigente ratione temporis, né può essere opposto al privato il principio di autoresponsabilità quando l’Amministrazione non fornisca elementi di segno contrario alle specifiche deduzioni documentate dal ricorrente. Il controllo esteso alla generalità delle richieste è legittimo ove sorretto da un pregresso quadro di irregolarità che integri i fondati dubbi ex art. 71 d.P.R. n. 445/2000.
Il Fatto
Una società operante nel settore dell’efficientamento energetico impugnava il provvedimento con cui il Gestore dei Servizi Energetici, all’esito di un procedimento di verifica avviato nel 2018, aveva disposto la decadenza dal diritto al mantenimento dei Titoli di Efficienza Energetica con riferimento a nove Richieste di Verifica e Certificazione per asserito difetto della documentazione comprovante i requisiti previsti dal d.m. 28.12.2012.
A seguito dell’istanza di riesame ex art. 56, comma 8, del d.l. n. 76/2020, il GSE aveva parzialmente accolto l’istanza per quattro RVC, confermando la decadenza per le restanti cinque, e aveva successivamente quantificato in euro 153.277,66 l’importo dei TEE da restituire. La società aveva impugnato tutti gli atti del procedimento, deducendo la natura di autotutela del potere esercitato, l’illegittimità del controllo esteso all’intero patrimonio delle 801 RVC e il travisamento dei fatti per ciascuna delle contestazioni residue.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato la cessazione della materia del contendere per le quattro RVC oggetto di accoglimento del riesame, precisando che l’esito parziale favorevole non costituisce di per sé indice di illegittimità dell’originario provvedimento, la cui validità va apprezzata per ciascuna RVC alla luce degli elementi documentati.
Quanto alla natura del potere, il Collegio ha ribadito che la verifica del GSE è potere vincolato di decadenza, non riconducibile all’autotutela: trova specifica base legale, presuppone la falsità delle dichiarazioni o la violazione di prescrizioni essenziali e non implica alcuna nuova ponderazione degli interessi. La novella di cui all’art. 56 del d.l. n. 76/2020 non si applica retroattivamente al provvedimento adottato nel 2020, in conformità al principio tempus regit actum.
Il Tribunale ha poi escluso la violazione dell’art. 21-quater l. n. 241/1990, evidenziando che il protrarsi dell’istruttoria era ascrivibile alle plurime istanze di proroga presentate dalla stessa ricorrente e alla natura solo parziale della documentazione via via prodotta. Il pregresso quadro di irregolarità — 113 annullamenti in autotutela e 5 provvedimenti di decadenza — integrava le gravi ragioni della sospensione e giustificava il controllo esteso a tutte le RVC, distinguendo la fattispecie dal principio affermato da Cons. Stato, sez. II, n. 2760/2026.
L’accoglimento del ricorso è invece derivato dall’esame delle singole contestazioni residue: per la RVC n. 16R891 il GSE aveva posto a fondamento della decadenza un documento «Offerta» integralmente riconducibile all’intervento, mentre per le RVC nn. 14R092, R093, R094 e R095 aveva erroneamente applicato i presupposti della scheda tecnica 20T anziché quelli della scheda 6T effettivamente utilizzata. In assenza di specifica contestazione da parte del Gestore, il Collegio ha ritenuto che le criticità fossero frutto di un travisamento dei fatti, richiamando il principio di Cons. Stato, sez. II, n. 2719/2026 per cui non può essere opposto al privato un obbligo documentale non previsto dalla disciplina vigente ratione temporis.
L’annullamento del provvedimento di decadenza ha determinato, per illegittimità derivata, l’annullamento della richiesta di restituzione dei TEE e del provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame. Il TAR ha accolto la domanda risarcitoria nei limiti del ripristino della posizione di titolarità dei certificati, con condanna del GSE all’adozione degli atti conseguenti entro sessanta giorni, respingendo ogni ulteriore pretesa per mancata allegazione di pregiudizi distinti. Le spese sono state compensate per la parziale reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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