Spese di ottemperanza non simboliche ma forfettarie per la Carta docente (Cons. Stato n. 6602 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, ma incontra il limite dell’obbligo di non liquidare somme simboliche, lesive del decoro professionale. Nel giudizio di ottemperanza il giudice non può quindi ridurre il compenso in misura eccessivamente esigua. L’esercizio del potere discrezionale è sindacabile quando la liquidazione si traduca in una attribuzione simbolica, in contrasto con gli artt. 91, primo comma, e 92, secondo comma, cod. proc. civ. e con l’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, come novellato dal d.m. n. 147/2022. In casi seriali e standardizzati la liquidazione può essere contenuta in misura forfettaria, purché non simbolica e rispettosa del decoro della professione.

Il Fatto

La vicenda muove da un giudizio di ottemperanza promosso da un docente per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il diritto al beneficio economico annuo erogato tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per più anni scolastici. Il TAR adito accoglieva il ricorso e condannava il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 400,00 oltre accessori.

Il ricorrente impugnava la sola parte della sentenza relativa alla liquidazione delle spese, dolendosi della misura ritenuta inadeguata e chiedendone la riforma in parte qua. L’appellante contestava la motivazione del primo giudice, fondata sull’elevato grado di ripetitività e standardizzazione dell’attività difensiva, avendo il difensore patrocinato nella medesima camera di consiglio più cause di contenuto identico o sovrapponibile. Chiedeva la liquidazione secondo le tabelle del d.m. n. 55/2014, come novellato.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ritiene le censure fondate. Oggetto della controversia è la liquidazione giudicata eccessivamente esigua delle spese del giudizio di ottemperanza proposto per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro. La Sezione richiama la propria giurisprudenza sulla medesima questione, relativa alla illegittimità della liquidazione delle spese mediante attribuzione di somme simboliche lesive del decoro professionale, già affermata in fattispecie concernenti la Carta del docente e in casi analoghi.

Il Collegio ribadisce che, pur essendo il compenso e le spese espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, resta fermo l’obbligo di non attribuire somme simboliche. Richiama sul punto anche la giurisprudenza di legittimità citata nel testo. La decisione odierna può quindi essere motivata mediante integrale richiamo alle motivazioni dei precedenti della Sezione, in applicazione degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a. e dell’obbligo di sintesi di cui all’art. 3, comma 2, c.p.a.

I precedenti richiamati hanno tutti ritenuto conforme a legge, in casi analoghi o equiparabili, la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza di primo grado nella misura forfettaria di € 800,00. L’appello è pertanto accolto e, in parziale riforma della sentenza appellata, le spese del primo grado sono liquidate in favore di parte ricorrente in tale misura, oltre a spese generali, accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Le spese del grado di appello sono liquidate secondo soccombenza a carico del Ministero appellato e in favore dell’appellante nella misura forfettaria di € 300,00, oltre accessori, tenuto conto che il valore della controversia in secondo grado è limitato alla sola posta delle spese legali del primo grado, essendo stato impugnato unicamente il relativo capo della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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