L’ottemperanza per la Carta del docente non impone il pagamento dell’astreinte al Ministero (TAR Sardegna n. 70 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato da parte dell’Amministrazione, accoglie il ricorso ex artt. 112 e 114 c.p.a. e condanna l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente. La domanda di condanna al pagamento della astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinta qualora sussistano «altre ragioni ostative», quali la complessità del procedimento di attivazione della Carta, la natura seriale del contenzioso e la funzione del beneficio, non configurandosi come mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la somma di € 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023, tramite l’attivazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l’Amministrazione avesse ottemperato, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo anche la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la notifica della sentenza, il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine di 120 giorni. Ha pertanto disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla pronuncia entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, nominando sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, con facoltà di delega a dirigenti territoriali.
Quanto alla domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora, il Collegio l’ha respinta. Pur riconoscendo l’assenza di preclusioni astratte all’applicazione dell’istituto nei confronti della Pubblica Amministrazione, ha richiamato l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. introduce un autonomo limite alla condanna, rappresentato dalla sussistenza di «altre ragioni ostative».
Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti e strutture centralizzate, e nell’eccezionale mole di contenzioso seriale in materia. Il Collegio ha inoltre valorizzato la natura del beneficio, ritenuto non quale mezzo di sostentamento ma come incentivo eventuale alla formazione, circostanza che ridurrebbe i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in € 600,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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