Esclusione per ribasso calcolato dal sistema e inammissibile modifica dell’offerta economica (TAR Lazio n. 197 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’offerta economica è ammessa esclusivamente quando l’errore materiale sia percepibile ictu oculi dal contesto stesso del documento di offerta, senza necessità di complesse indagini ricostruttive. È inammissibile la rettifica che imponga alla stazione appaltante una integrazione dell’offerta con dati esterni, poiché essa integra una sostanziale e postuma manipolazione dei valori esposti, in violazione dei principi di par condicio, imparzialità e trasparenza. L’omessa indicazione dei contributi CONAI nell’offerta economica non consente di scomputarli dal prezzo offerto, rientrando tali contributi nel valore dell’appalto soggetto a ribasso in assenza di una espressa esclusione nella lex specialis. Nella materia opera il principio di autoresponsabilità del concorrente.

Il Fatto

Una società ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta per l’affidamento settennale del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di un Comune, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle operazioni la stessa si collocava al primo posto della graduatoria, avendo la Commissione rilevato un ribasso del 40,93763% sull’importo a base d’asta.

Nel documento di offerta economica era però indicato, in lettere, un ribasso del “cinquevigolatrentatre”. La ricorrente chiedeva quindi la rettifica del ribasso al 5,33%, assumendo che il prezzo a carico della stazione appaltante fosse stato correttamente determinato previo scomputo dei ricavi CONAI e computo dei reintegri da trattamento. Seguiva il sub procedimento di verifica dell’anomalia, che si concludeva con l’esclusione dalla gara e la proposta di aggiudicazione in favore di altra società. La ricorrente impugnava così i provvedimenti di esclusione e l’aggiudicazione, chiedendo il risarcimento in forma specifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lex specialis, che imponeva di indicare nell’offerta economica il minor prezzo offerto rispetto alla base d’asta, il prezzo complessivo cumulato degli oneri non soggetti a ribasso e, infine, il ribasso percentuale. Il modulo predisposto dalla stazione appaltante prevedeva l’esposizione del ribasso in via meramente facoltativa.

Dall’offerta risultavano un minor prezzo di euro 288.999,45 e un ribasso percentuale indicato al 5,33%. Il sistema telematico, programmato per evincere il ribasso dalla indicazione del minor prezzo offerto, calcolava quello del 40,93764%, dato sul quale l’amministrazione ha poi svolto le proprie valutazioni. L’offerta non conteneva alcuna indicazione riferita ai contributi CONAI né ai reintegri da trattamento.

Nessuna norma della lex specialis stabiliva che l’offerta dovesse essere formulata previo scomputo dei ricavi CONAI dal prezzo offerto. Al contrario, la qualificazione degli stessi come quota parte dell’importo contrattuale, unita all’indicazione della somma soggetta a ribasso, determinava l’onere di esprimere tale importo. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il contributo CONAI rientra nel valore dell’appalto soggetto a ribasso.

Il Collegio esclude quindi che la rettifica invocata integrasse un semplice errore materiale. La modifica dell’offerta è consentita solo quando l’errore sia percepibile ictu oculi dal documento stesso; laddove occorra integrare l’offerta con elementi esterni, la correzione refluisce in una inammissibile manipolazione, contrastante con la par condicio tra i concorrenti.

Nella specie non è esigibile dalla stazione appaltante uno sforzo ricostruttivo esteso a più atti, vigendo il principio di autoresponsabilità del concorrente, particolarmente pregnante nelle gare gestite con strumenti telematici. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della società ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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