Ottemperanza al giudicato civile e cessazione della materia del contendere (TAR Piemonte n. 1611 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato civile, il sopravvenuto e integrale adempimento dell’amministrazione, intervenuto in corso di causa, determina la cessazione della materia del contendere. Ai fini della relativa declaratoria è necessario che l’ottemperanza risulti documentata quanto alla misura e alla data del pagamento. La regolamentazione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale: esse vanno poste a carico dell’amministrazione quando il pagamento sia avvenuto solo dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso. Rileva, a tal fine, che sussistevano tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda di ottemperanza, compreso il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della retribuzione professionale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 2.710,89 oltre interessi legali.

La somma era stata versata solo in parte. La ricorrente ha quindi chiesto l’esatta esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito in giudizio. Nel corso del procedimento l’amministrazione ha completato i pagamenti, sicché la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dapprima rilevato che la dichiarazione di parte ricorrente in ordine a un pagamento solo parziale era sprovvista di evidenze documentali e non consentiva di appurare la misura e la data dell’adempimento. Con ordinanza istruttoria ha quindi richiesto chiarimenti alle parti.

All’esito degli incombenti, la ricorrente ha dato atto che il pagamento era stato totalmente erogato e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La difesa erariale ha confermato i pagamenti disposti, indicandone gli importi e le date, tra cui una somma accreditata dall’Ufficio Scolastico Provinciale con esigibilità al 12.05.2026.

Preso atto dell’intervenuta ottemperanza in corso di causa, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico del Ministero sulla base della soccombenza virtuale. L’amministrazione ha riconosciuto che la sentenza civile era rimasta in parte inottemperata e che il pagamento delle residue somme è avvenuto solo a seguito della notifica e dell’iscrizione a ruolo del ricorso. Sussistevano dunque tutti i presupposti, anche in rito, per l’accoglimento della domanda: il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notifica al domicilio reale del Ministero in data 03.07.2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra tale notifica e quella del ricorso, come previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

La liquidazione è stata operata secondo i parametri del D.M. 55/2014, ridotti in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva, dell’esito della controversia e dell’assimilabilità della causa, quanto al regime tariffario, al processo di esecuzione. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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