Revoca in autotutela illegittima senza sopravvenienze e comparazione affidamento (TAR Sardegna n. 542 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 presuppone la sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, il mutamento della situazione di fatto o una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico originario. Non è configurabile quando l’Amministrazione si limiti a eccepire un vizio di incompetenza del provvedimento (che legittimerebbe semmai l’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies) o a prospettare una generica esigenza istruttoria, senza individuare alcuna concreta sopravvenienza. L’esercizio del potere di autotutela richiede comunque la comparazione tra l’interesse pubblico all’eliminazione dell’atto e il legittimo affidamento ingenerato nei destinatari e nei soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera, soprattutto quando questa sia finanziata con fondi PNRR e funzionale al superamento di una procedura di infrazione.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore del servizio idrico, impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva revocato in autotutela i provvedimenti che consentivano la manomissione e l’occupazione del suolo pubblico per i lavori di adeguamento dello schema fognario-depurativo a servizio del territorio comunale. L’Amministrazione aveva fondato la revoca sulla sopravvenuta necessità di un approfondimento istruttorio circa la conformità urbanistico-edilizia dell’intervento e sull’asserita incompetenza dell’organo che aveva rilasciato il titolo originario. La ricorrente lamentava l’insussistenza dei presupposti per la revoca e la violazione del legittimo affidamento, chiedendo l’annullamento del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’istituto della revoca di cui all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, pur connotato da ampia discrezionalità, esige pur sempre la sussistenza delle condizioni legittimanti espresse dalla norma. Nel caso di specie, il richiamo al vizio di incompetenza del titolo originario avrebbe potuto giustificare unicamente un annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies, non una revoca. Il TAR ha escluso che potessero costituire motivi di interesse pubblico sopravvenuto tanto il mero intento di ripristino della legalità, quanto l’astratta necessità di un supplemento istruttorio, non essendo stato indicato alcun elemento nuovo rispetto al momento di adozione degli atti revocati.
Il provvedimento è stato ritenuto viziato anche per difetto di motivazione e contraddittorietà: l’Amministrazione aveva in precedenza più volte assentito all’intervento, anche sotto il profilo urbanistico-edilizio, attraverso il nulla osta rilasciato all’esito del parere della Commissione edilizia e le successive determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi. Tali circostanze avrebbero imposto all’ente di confrontarsi espressamente con gli esiti del procedimento prima di dubitare della regolarità dell’opera.
Da ultimo, il Collegio ha evidenziato come l’autotutela avrebbe richiesto una compiuta comparazione tra l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto e l’interesse, altrettanto pubblico, alla realizzazione di un’opera finanziata con fondi PNRR e strumentale al superamento della procedura di infrazione. La mancata valutazione del legittimo affidamento ingenerato nei destinatari dei provvedimenti e nei soggetti coinvolti nella realizzazione dell’intervento ha reso l’esercizio del potere recessivo illegittimo, portando all’accoglimento del ricorso e all’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Nota della Redazione
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