Esclusione per ribasso su costi non ribassabili e modifica dell’offerta in chiarimenti (TAR Lombardia n. 1682 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È legittima l’esclusione dalla gara dell’offerta economica che applichi il ribasso percentuale a voci comprensive del costo della manodopera, là dove l’art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023 impone lo scorporo dei costi della manodopera e della sicurezza dall’importo assoggettato a ribasso. Integra violazione del principio di immodificabilità dell’offerta economica, e non mero errore di calcolo, la condotta del concorrente che, in sede di chiarimenti, esponga un importo complessivo diverso da quello dell’offerta iniziale, con riduzione sensibile del ribasso effettivo. Il giudizio di inaffidabilità e inattendibilità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo per macroscopica illogicità o errore di fatto. La mancata indicazione di una voce fissa e non ribassabile, prevista dal capitolato, giustifica autonoma esclusione.

Il Fatto

La stazione appaltante indice una procedura aperta per il servizio di manutenzione degli impianti e dei presidi antincendio, suddivisa in lotti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara partecipano quattro concorrenti, tra cui il raggruppamento ricorrente. Il disciplinare, come rettificato da una precisazione pubblicata prima della scadenza, prevede che i costi della manodopera non siano ribassabili e impone l’indicazione della voce fissa della manutenzione extra-canone.

Esaminate le offerte, la commissione rileva che il ribasso unico offerto dal raggruppamento ricorrente, applicato alle voci dello schema di offerta, conduce a un valore inferiore ai costi della manodopera e degli oneri di sicurezza dichiarati. Chiesti chiarimenti, il concorrente produce una tabella con un importo complessivo diverso da quello dell’offerta. La commissione esclude il raggruppamento e aggiudica la gara al raggruppamento controinteressato. Il ricorrente impugna l’esclusione e, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto la giurisprudenza europea sulla necessità di esaminare congiuntamente ricorso principale e ricorso incidentale escludente, riconoscendo tutela tanto all’interesse finale all’aggiudicazione quanto a quello strumentale alla riedizione della gara. Nel merito, rileva che la lex specialis era chiara nell’obbligare il concorrente a non ribassare il costo della manodopera e ad applicare il ribasso sul solo importo effettivamente soggetto a sconto.

Il provvedimento di esclusione è plurimotivato e analiticamente motivato: esso indica l’applicazione del ribasso a voci comprensive della manodopera, l’errata ricostruzione dell’importo complessivo con l’utilizzo di un valore corrispondente al solo ribasso e l’omessa computazione della manutenzione extra-canone, voce fissa e non ribassabile. L’assertività dell’espressione vale anche a escludere la dedotta nullità per carenza di dispositivo.

Il Collegio osserva che dall’offerta risultava un importo riferito alla manutenzione a canone inferiore al costo della manodopera dichiarato. I chiarimenti, lungi dal superare l’incongruenza, hanno introdotto un importo complessivo ulteriore e diverso, con un ribasso effettivo che passa dal 41,88% a circa il 15%. Non si tratta quindi di un mero errore di calcolo, ma di una palese violazione del principio di immodificabilità dell’offerta economica: l’offerta non può essere rimodulata nelle singole voci al solo scopo di far quadrare i conti.

Quanto alla manutenzione extra-canone, si tratta di voce non ribassabile ma pur sempre da indicare e considerare, perché prevista dal capitolato. Il giudizio di inaffidabilità rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo per macroscopica illogicità. Nel caso concreto tale vizio non emerge, essendo l’offerta modificata in sede di chiarimenti e non definita con certezza.

Infine, risultano infondate le censure sulla posizione dei concorrenti controinteressati, i quali hanno calcolato il ribasso sul solo importo soggetto a sconto e non sull’importo comprensivo del costo della manodopera. In conclusione, il ricorso principale e i motivi aggiunti sono respinti, con declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale per la reiezione dei gravami principali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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