Quote latte: cartelle definitive e diritti euro-unitari non contestabili a valle (TAR Lombardia n. 1220 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’intimazione di pagamento relativa al prelievo supplementare sul latte, i vizi che si assumano afferenti agli atti presupposti — provvedimenti di compensazione nazionale, imputazione del prelievo, cartelle esattoriali — non possono essere fatti valere in via derivata avverso l’atto della fase esecutiva, che è sindacabile unicamente per vizi propri. Le cartelle di pagamento non impugnate nel termine decadenziale di sessanta giorni divengono definitive e inoppugnabili, con la conseguenza che le doglianze attoree sull’an e sul quantum sono irricevibili. Il credito per prelievo supplementare non ha natura tributaria e non è soggetto alla decadenza dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, ma alla prescrizione ordinaria decennale. Il diritto euro-unitario non impone all’amministrazione di riesaminare in autotutela una pretesa divenuta definitiva.

Il Fatto

Un’azienda agricola impugnava l’atto di intimazione di pagamento emesso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per la somma complessiva di euro 595.163,94, dovuta a titolo di prelievo supplementare in virtù di tre cartelle relative alle campagne lattiere 2003/2004, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009. In via subordinata chiedeva l’accertamento dell’illegittimità degli atti presupposti, l’illegittimità del silenzio serbato dall’Agea sulle istanze qualificate come dichiarazioni ex art. 1, comma 537, legge n. 228/2012, e il risarcimento del danno.

Nelle more del giudizio erano intervenute decisioni del TAR Lazio che avevano annullato i presupposti provvedimenti per le campagne 2006/2007 e 2008/2009, con conseguente ricalcolo da parte dell’Agea. La ricorrente chiedeva il rinvio della causa in attesa della definizione dell’istanza di transazione ex art. 10-ter d.l. n. 69/2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio. La definizione del giudizio non compromette l’accesso alla procedura transattiva, che ai sensi del comma 4 dell’art. 10-ter d.l. n. 69/2023 riguarda i contenziosi pendenti in ogni stato e grado. L’esiguità dei casi di rinvio è poi ancora più stringente per i giudizi trattati in udienza di smaltimento.

Quanto alle campagne 2006/2007 e 2008/2009, la caducazione in sede giurisdizionale dei presupposti rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il nucleo della decisione riguarda l’irricevibilità del ricorso nella parte volta a contestare la legittimità delle presupposte cartelle. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui gli atti della fase esecutiva, pur devoluti alla giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm., soggiacciono alle preclusioni della riscossione mediante ruolo. La cartella è soggetta al termine decadenziale di sessanta giorni e, decorso questo, assume carattere definitivo. L’intimazione costituisce un invito prodromico all’esecuzione forzata, impugnabile solo per vizi propri; i profili di illegittimità euro-unitaria dedotti sono in realtà aspetti della determinazione sostanziale del debito e non possono essere fatti valere in via derivata.

Sono respinte le eccezioni di decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 e di prescrizione. Il credito Agea non ha natura tributaria, ma costituisce misura patrimoniale di regolazione del mercato agricolo, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ.; non trovano applicazione l’art. 28 della legge n. 689/1981 né l’art. 3 del regolamento CE n. 2899/1995. I molteplici atti interruttivi e la pendenza dei giudizi hanno impedito il decorso del termine, anche per gli interessi.

Nel merito, il Collegio esclude il dedotto difetto di motivazione per le compensazioni PAC, gravando sul produttore l’onere di allegare un principio di prova degli errori di calcolo; le censure sugli interessi di mora e sul divieto di anatocismo sono infondate, trovando applicazione la disciplina della riscossione mediante ruolo. Quanto all’autotutela, il diritto euro-unitario non impone il riesame di una pretesa divenuta definitiva. Le restanti annualità sono respinte; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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