La decadenza della concessione di gioco non è condizionata dalle vicende tra concessionario e gestore (TAR Lazio n. 10649 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza del diritto di raccolta di scommesse per interruzione del servizio oltre i termini previsti dalle convenzioni costituisce misura di natura pubblicistica dal carattere vincolato, una volta accertato il ricorrere dei relativi presupposti. Le vicende contenziose intercorrenti tra il concessionario e il gestore del punto vendita, che determinino l’indisponibilità dei locali, sono estranee al rapporto bilaterale tra amministrazione e concessionario e non integrano un giustificato motivo idoneo a escludere la decadenza. L’inadempimento del terzo, del quale il concessionario si avvalga per l’esercizio dell’attività, non costituisce causa di esonero dalla responsabilità, salvo il caso fortuito o la forza maggiore. La pendenza di un giudizio civile avente ad oggetto l’illegittimità del recesso del gestore non determina l’obbligo per l’amministrazione di soprassedere alla declaratoria di decadenza o di provvedere in autotutela, fintanto che la situazione di fatto non sia mutata in senso favorevole al concessionario.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di due concessioni per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, impugnava il decreto con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva disposto la decadenza dei diritti, per interruzione del servizio superiore a trenta giorni. La società attribuiva la causa dell’interruzione al recesso esercitato dal gestore del punto vendita, ritenuto illegittimo e oggetto di contenzioso civile. Con motivi aggiunti, la ricorrente impugnava altresì i provvedimenti autorizzatori rilasciati nel frattempo a un concessionario concorrente per gli stessi locali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto infondato il primo motivo, evidenziando come la misura della decadenza trovi fondamento esclusivamente nel rapporto bilaterale tra l’amministrazione e il concessionario, a tutela dell’interesse erariale alla raccolta dei proventi. Le vicende tra il concessionario e il gestore sono irrilevanti, poiché è solo il concessionario, quale erogatore di un pubblico servizio, a doverne garantire la continuità, anche mediante il trasferimento del diritto o la rimozione, come offerto dall’amministrazione nel caso di specie. Il Collegio ha richiamato il principio per cui l’interruzione della raccolta non causata da situazioni eccezionali è causa di decadenza, non potendo l’interesse pubblico essere condizionato da valutazioni imprenditoriali, e ha escluso che il recesso del gestore possa configurarsi come causa di forza maggiore o giustificato motivo, rientrando nel normale svolgimento delle dinamiche contrattuali. Ha inoltre precisato che il potere di decadenza non ha natura discrezionale, ma è doveroso al ricorrere dei presupposti.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha ritenuto ampiamente dispiegato il contraddittorio endoprocedimentale, sulla base delle numerose note interlocutorie, e ha chiarito che la circolare del 2017 presuppone non già la pendenza di un qualsiasi giudizio, bensì l’intervenuta pronuncia di un provvedimento giurisdizionale con effetti sospensivi interferenti con il procedimento di decadenza, circostanza non ricorrente nella fattispecie.
Il terzo motivo è stato respinto rilevando l’assenza di violazione dei canoni di correttezza e collaborazione, avendo l’amministrazione concesso proroghe per la riattivazione o riallocazione dei diritti. Il Collegio ha ribadito che, trattandosi di attività vincolata, non è possibile per l’amministrazione operare un bilanciamento tra interessi per scegliere la misura della sospensione in luogo della decadenza.
Infine, i motivi aggiunti sono stati ritenuti infondati: l’ordinanza civile che ha accertato l’illegittimità del recesso non determina automaticamente l’illegittimità del titolo rilasciato al concorrente, né l’obbligo di provvedere in autotutela, fintanto che il provvedimento del giudice civile non sia portato a esecuzione e la situazione di fatto non muti in senso favorevole alla ricorrente. Il ricorso è stato pertanto respinto, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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