Chiusura immediata della casa di riposo per difformità dall’autorizzazione come atto contingibile e urgente (TAR Basilicata n. 249 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal sindaco ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L. è legittima quando l’attività svolta da una struttura socio-sanitaria risulti in difformità dall’autorizzazione, ospitando soggetti non rientranti nella tipologia autorizzata. Tale difformità integra una situazione di grave pericolo per la salute degli ospiti, che legittima l’ordine di chiusura immediata dell’attività. La volontà di adeguamento della struttura, manifestata solo successivamente all’adozione del provvedimento, non è idonea a fronteggiare l’urgenza, né può condizionare la legittimità del provvedimento. La natura permanente dell’illecito comporta che gli effetti dell’ordinanza siano parametrati alla cessazione della violazione, rimanendone gli stessi nella disponibilità del gestore.
Il Fatto
Una società cooperativa, gestore di una casa di riposo autorizzata ad ospitare esclusivamente anziani autosufficienti, impugnava l’ordinanza con cui il Commissario Straordinario del Comune ne aveva disposto la chiusura immediata ed il trasferimento degli ospiti presso altre strutture. Il provvedimento conseguiva all’accertamento della Commissione medica dell’Azienda sanitaria secondo cui gli ospiti erano tutti anziani non autosufficienti. Veniva impugnata anche la successiva ordinanza di proroga del termine per la ricollocazione, unitamente all’istanza con cui la cooperativa aveva richiesto un termine per l’adeguamento della struttura.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. In relazione al primo motivo, volto a contestare la violazione dei principi di residualità, proporzionalità e temporaneità degli atti contingibili ed urgenti, il collegio ha osservato come la difformità della struttura rispetto all’autorizzazione fosse incontestata. L’acclarata inidoneità ad ospitare anziani non autosufficienti integra una situazione di gravità ed urgenza tale da giustificare l’attivazione del potere contingibile. Quanto alla possibilità di adottare misure alternative, il giudice ha ritenuto assorbente la circostanza che l’intenzione di adeguamento fosse stata manifestata solo successivamente all’adozione dell’ordinanza di chiusura.
Il tribunale ha inoltre chiarito che gli effetti dell’ordinanza non sono definitivi, essendo implicitamente parametrati alla cessazione della violazione riscontrata, che integra un illecito permanente. La produzione degli effetti resta, pertanto, nella disponibilità del gestore.
Il secondo motivo è stato respinto, escludendo il contrasto con l’art. 24 della L.R. Basilicata n. 4/2007. La norma citata, nel sanzionare con l’immediata chiusura l’erogazione di servizi senza autorizzazione, contempla proprio l’ipotesi verificatasi, ossia l’offerta di assistenza a soggetti non autosufficienti in difetto della relativa autorizzazione.
Infine, il terzo motivo è stato disatteso, ritenendo che la proposta di adeguamento, involgendo attività complesse e prolungate, non potesse essere valutata in un contesto decisionale caratterizzato dall’urgenza di fronteggiare una situazione di estrema gravità per gli ospiti della struttura.
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Nota della Redazione
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