La sanzione della cancellazione dall’albo deve essere proporzionata alla condotta (TAR Lazio n. 14098 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione della cancellazione dall’albo degli operatori economici per violazione dell’obbligo di comunicazione delle variazioni dei dati dichiarati deve rispettare il principio di proporzionalità. La mera trasmissione di informazioni con modalità formali diverse da quelle prescritte dal Regolamento, purché avvenuta entro il termine di trenta giorni, non integra un’omissione informativa sostanziale tale da giustificare la misura espulsiva. In tal caso, la sospensione e la cancellazione dall’albo risultano irragionevoli e sproporzionate, dovendosi valutare il contegno complessivo dell’operatore economico e l’effettiva conoscenza dei fatti da parte della stazione appaltante.
Il Fatto
La società ricorrente, iscritta all’Albo degli operatori economici di Roma Capitale, ometteva di comunicare attraverso il form specifico le modifiche societarie relative allo scioglimento, alla messa in liquidazione e alla nomina del nuovo legale rappresentante. Tali informazioni erano state comunque trasmesse a Roma Capitale, seppure tramite comunicazioni indirizzate ai Municipi competenti, entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 4, comma 8, del Regolamento.
L’Amministrazione avviava il procedimento di cancellazione, sospendendo la società dall’albo e, all’esito del contraddittorio, disponeva la definitiva cancellazione ai sensi dell’art. 9, comma 3, lett. f) del medesimo Regolamento. La società impugnava gli atti, deducendo la violazione del principio di proporzionalità e il travisamento dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, dando priorità logica alle censure incentrate sul travisamento dei fatti e sulla violazione del principio di proporzionalità. Il Collegio rileva che, sebbene le comunicazioni inviate dalla società non fossero formalmente dirette ad aggiornare l’Albo, i dati rilevanti erano stati comunque trasmessi a Roma Capitale entro il termine di trenta giorni, seppure attraverso i Municipi di riferimento. La documentazione prodotta dimostra l’invio di una e-mail nell’agosto 2025 e di una PEC nel settembre 2025, tempestivamente rispetto alla delibera di liquidazione e alla sua iscrizione nel Registro delle imprese.
Il Tribunale ritiene che la violazione delle modalità formali di trasmissione non possa integrare un’omissione informativa sostanziale, rendendo la sanzione della sospensione e cancellazione dall’albo irragionevole e sproporzionata. Tale conclusione è rafforzata dalla circostanza che la società aveva ricevuto, tra il 6 e l’11 novembre 2025, gli avvisi automatici della piattaforma che le consentivano di procedere all’aggiornamento dei dati entro trenta giorni, termine non utilizzabile a causa dell’avvio del procedimento sanzionatorio pochi giorni dopo.
Per il Collegio, la trasparenza dimostrata dall’operatore economico e la concessione di un termine per regolarizzare la comunicazione rendono palesemente sproporzionata la sanzione espulsiva, comportante l’impossibilità di partecipare alle procedure per un anno. Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha annullato i provvedimenti impugnati, assorbendo le ulteriori censure relative alla legittimità astratta del Regolamento e compensando le spese di lite.
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Nota della Redazione
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