Ottemperanza e proroga dei termini al Commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 550 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può concedere una proroga del termine al Commissario ad acta qualora le ragioni addotte a sostegno dell’istanza risultino connesse alla necessità di attendere un riscontro da parte dell’Amministrazione intimata. La proroga non costituisce una deroga al principio di effettività della tutela, ma una misura funzionale al corretto adempimento dell’incarico commissariale, ove l’attività richieda una collaborazione amministrativa che deve svolgersi in tempi ragionevoli. Il termine concesso è fissato dal giudice con valutazione discrezionale, calibrata sulle esigenze concrete emerse nel corso dell’esecuzione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente o aspirante docente, aveva ottenuto una pronuncia favorevole dal Tribunale di Chieti, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza del 25 gennaio 2024. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire le statuizioni contenute nel provvedimento, veniva avviato il giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara. Il giudice amministrativo, ravvisata la necessità di assicurare l’integrale esecuzione della sentenza, nominava un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.
La Motivazione della Corte
Il Commissario ad acta depositava, in data 21 settembre 2025, un’istanza con la quale chiedeva una proroga dei termini per il completamento dell’incarico. Il Tribunale ha valutato le ragioni addotte, riconducibili all’esigenza di attendere un riscontro dell’Amministrazione intimata entro un lasso di tempo ragionevole, riscontrando un collegamento diretto tra l’attività commissariale e la risposta dell’ente coinvolto nell’esecuzione.
La decisione si fonda sulla natura del commissariamento, che non esonera l’Amministrazione dalla doverosa collaborazione, né consente al Commissario di procedere autonomamente laddove sia necessario acquisire elementi o dati in possesso dell’ente. La proroga del termine, pertanto, non è stata concessa per mera tolleranza, ma in quanto funzionale all’effettiva realizzazione della statuizione giudiziale, evitando che l’adempimento dell’incarico venisse pregiudicato da un riscontro amministrativo ancora in corso.
Il Collegio ha ritenuto le ragioni esposte favorevolmente valutabili, stabilendo una proroga del termine fino al 14 gennaio (anno successivo), così da consentire la definizione dell’incarico senza ulteriori aggravamenti procedimentali. La pronuncia conferma l’orientamento secondo cui l’istituto della proroga, nel giudizio di ottemperanza, si configura come strumento di flessibilità processuale posto a presidio dell’esito positivo dell’esecuzione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.