Ottemperanza al giudicato: onere della prova sull’amministrazione inadempiente (TAR Sicilia n. 530 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., spetta al ricorrente provare il fatto costitutivo del diritto azionato, costituito dall’esistenza di un titolo esecutivo notificato e passato in giudicato. Su tale base opera il principio dell’art. 2697 cod. civ.: grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento o l’estinzione del diritto. La costituzione di mera forma, senza allegazione né prova dell’adempimento, non assolve a tale onere e legittima l’accoglimento del ricorso. L’inadempimento accertato giustifica la nomina del Commissario ad acta, il quale, se dirigente della stessa amministrazione, non ha diritto a compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Con una sentenza del giudice del lavoro, l’amministrazione era stata condannata a corrispondere al ricorrente la retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, oltre accessori. La sentenza, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, non era stata eseguita spontaneamente.
Il ricorrente ha allora proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un Commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza dedurre di avere adempiuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, ravvisando la sussistenza di tutti i presupposti dell’ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato, passaggio in giudicato, decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e mancanza di prova dell’adempimento.
Il passaggio centrale della decisione riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale applica l’art. 2697 cod. civ. e ricorda che i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse ad eccepirli. Il ricorrente aveva assolto il proprio onere, documentando il fatto costitutivo del diritto secondo l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..
Da ciò discende che incombeva sull’amministrazione dimostrare l’inefficacia di quel fatto o l’estinzione del diritto. L’amministrazione, pur costituitasi, non ha dedotto di avere adempiuto né ha offerto alcuna giustificazione dell’inadempimento. La costituzione di mera forma resta dunque priva di effetti sul piano probatorio.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del dirigente generale competente per materia, con facoltà di delega.
Sul compenso del commissario, il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ritenendo la relativa disposizione applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Poiché il commissario nominato è dirigente della stessa amministrazione resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà diritto ad alcun compenso. Le spese di giudizio, liquidate secondo il D.M. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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