Compensazione spese tributarie solo per gravi ed eccezionali ragioni (Cass. civ. Sez. V n. 14831 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa, nella formulazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 applicabile ratione temporis, solo in caso di soccombenza reciproca o quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. La gravità e l’eccezionalità delle ragioni vanno correlate alla condotta processuale complessivamente tenuta dalla parte soccombente e a fattori esterni non controllabili, che rendano contrario al principio di proporzionalità l’addebito delle spese. La mera controvertibilità o opinabilità delle questioni trattate, non accompagnata dall’indicazione dell’oggettiva opinabilità o dell’oscillante soluzione giurisprudenziale, non integra il presupposto normativo. La statuizione che compensi le spese su tali basi è viziata e va cassata.
Il Fatto
Il giudizio nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui il Comune aveva liquidato la maggiore imposta comunale sulle aree fabbricabili nei confronti di più comproprietari. I contribuenti invocavano le agevolazioni previste dagli artt. 2 e 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, sostenendo che l’area fosse condotta con attività agricola. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l’appello.
Investita del ricorso per cassazione, la Corte, con una precedente ordinanza, aveva cassato con rinvio, affermando che il giudice di merito doveva accertare se l’immobile fosse interamente posseduto e condotto da un comproprietario in possesso dei requisiti di legge, trattandosi di agevolazione di carattere oggettivo estesa agli altri comproprietari. Riassunto il giudizio, la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dei contribuenti, riconoscendo l’assolvimento dell’onere probatorio sulla conduzione diretta del fondo, ma compensava le spese di lite per la peculiarità e la controvertibilità delle questioni trattate. Contro tale statuizione i contribuenti hanno proposto nuovo ricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo censura la sentenza per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, per aver disposto la compensazione su presupposti diversi da quelli previsti dalla norma. La Corte dichiara il motivo fondato e ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis.
Nella versione risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 156 del 2015, l’art. 15, comma 2 consente di compensare le spese “soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”. Il tenore letterale trova riscontro nell’art. 92, comma 2, c.p.c., come integrato dall’intervento additivo di Corte cost. n. 77 del 2018, che ha ammesso la compensazione anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui gravità ed eccezionalità, richieste in via cumulativa, dipendono dalla condotta processuale complessivamente tenuta dalla parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, valutata in rapporto a fattori esterni e non controllabili che rendano sproporzionato l’addebito delle spese in base alla regola della soccombenza. Vengono indicate come ipotesi tipizzate la vittoria fondata su documenti decisivi prodotti solo nel grado di giudizio, ai sensi del d.lgs. n. 220 del 2023, e il mutamento sopravvenuto di giurisprudenza, secondo Sez. V, Ordinanza n. 23592 del 03.09.2024.
Le ragioni gravi ed eccezionali devono essere espressamente indicate nella sentenza, con puntuale riscontro pur nel parametro di sinteticità dell’art. 36, comma 1, n. 4), d.lgs. n. 546 del 1992. Nel caso concreto la Commissione di merito ha motivato la compensazione con la “peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate”: tale statuizione è errata, perché la controvertibilità equivale a opinabilità ed è la regola nelle controversie giudiziali, mentre la norma richiede elementi di novità idonei a interferire sull’originaria prospettazione difensiva, come affermato da Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17083 del 2024. Mancava, inoltre, l’indicazione dell’oggettiva opinabilità delle questioni o di un’oscillazione giurisprudenziale, né vi erano sopravvenienze normative rilevanti.
Il ricorso è dunque accolto e la sentenza cassata in punto di compensazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condannando il Comune al pagamento delle spese in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi euro 3.100,00 per il primo giudizio di legittimità, euro 4.000,00 per il giudizio di rinvio ed euro 3.100,00 per il presente grado, oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.