Ripetizione di indebito bancario: onere probatorio del correntista e autosufficienza del ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 12073 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ripetizione di indebito proposta dal correntista, l’onere della prova della mancanza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale grava su chi agisce, a norma dell’art. 2697 c.c., e non subisce deroga per il fatto che l’oggetto della prova sia un fatto negativo: in tal caso la prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni. Il ricorso per cassazione che deduca l’inesistenza dei contratti scritti è inammissibile se non specifica, nel rispetto del principio di autosufficienza, che tale questione era stata portata dinanzi al giudice di merito e in quale atto. La censura che, sotto l’egida della violazione di legge, tenda a una rivisitazione del fatto non è sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Una società e due correntisti convennero in giudizio la banca per far accertare la nullità di alcune clausole di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito e per ottenere la ripetizione di quanto indebitamente riscosso. La domanda fu respinta in primo grado. Il gravame fu disatteso dalla Corte d’appello, che rilevò l’inadempimento dell’onere probatorio da parte dei correntisti, tenuti a produrre contratti ed estratti conto per consentire l’esatta ricostruzione del rapporto, ritenendo la richiesta consulenza tecnica meramente esplorativa.

Avverso la sentenza di appello i soccombenti proposero ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La controricorrente resistette.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla proposta di definizione formulata a norma dell’art. 380-bis c.p.c., che rileva anzitutto il difetto di autosufficienza del ricorso, non avendo questo illustrato, neppure in sintesi, il contenuto della sentenza impugnata. Il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. richiede, per ogni motivo, la puntuale esposizione delle ragioni poste a sostegno e l’analitica precisazione delle considerazioni che giustificano la cassazione.

La Corte aggiunge un autonomo rilievo. I ricorrenti assumono che la banca non avesse prodotto i contratti né ne avesse affermato l’esistenza, ma tale enunciato non è circostanziato rispetto a quanto dedotto dalla controricorrente al momento della costituzione in giudizio: non è stato chiarito, nel rispetto del principio di autosufficienza, se il punto dell’inesistenza dei contratti scritti potesse ritenersi pacifico in causa. L’onere di tale specificazione sussiste, rammenta il Collegio, anche quando una circostanza debba reputarsi sottratta al thema decidendum perché non contestata.

Mancando l’evidenza della non contestazione, restava fermo che erano i ricorrenti, attori in ripetizione, a dover dare la prova dell’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione e quindi dell’assenza dei contratti. L’onere probatorio dell’art. 2697 c.c. non subisce deroga neppure quando abbia ad oggetto fatti negativi: la negatività dei fatti non inverte il relativo onere, e la prova può darsi mediante uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni.

La denunciata violazione dell’art. 2697 c.c. non trova dunque riscontro, poiché i ricorrenti nulla hanno argomentato sulle prove da cui desumere la mancata conclusione dei contratti, soffermandosi sulla sola pacificità della circostanza in causa, affidata a un’allegazione priva di specificità. La Corte rileva inoltre che la censura, sotto l’egida formale della violazione delle regole sulla prova, mira in realtà a una rivisitazione del fatto, non sindacabile in cassazione. Assorbite le deduzioni sugli estratti conto, il ricorso è inammissibile. Il giudizio, definito in conformità della proposta, comporta la condanna della parte istante ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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