Fondo integrativo gas dovuto anche alle ex municipalizzate in affidamento diretto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23501 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’iscrizione obbligatoria al Fondo integrativo gas previsto dall’art. 8 l. n. 1084/1971 è soggetta anche la società per azioni ex municipalizzata a totale capitale pubblico che gestisce il servizio di distribuzione del gas ai cittadini per usi civili non in forza di concessione amministrativa ma per affidamento diretto. Il dato dirimente, sul piano previdenziale, è il veicolo giuridico di natura civilistica utilizzato — l’utilizzazione di una persona giuridica di diritto privato quale la s.p.a. — e non la circostanza che la proprietà del capitale sociale faccia capo, in tutto o in parte, a enti locali. Il regime di previdenza obbligatoria integrativa non dipende dunque dalla forma dell’affidamento del servizio né dalla natura pubblica della compagine sociale.

Il Fatto

La controversia ha per oggetto un avviso di addebito emesso per omessa contribuzione dovuta all’Inps in relazione all’iscrizione obbligatoria al Fondo integrativo gas. La società destinataria, a totale partecipazione pubblica del Comune di Palermo, gestisce il servizio di produzione e distribuzione del gas ai cittadini per usi civili.

Il giudice di primo grado aveva respinto l’opposizione della società. La Corte d’appello di Palermo, in riforma, l’aveva accolta, ritenendo inapplicabile il regime del Fondo perché la società, interamente pubblica, gestiva il servizio per affidamento diretto e non in forza di concessione amministrativa. L’Inps ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria; la società ha resistito con controricorso. È rimasta intimata la concessionaria del servizio di riscossione.

La Motivazione della Corte

Investita dell’unico motivo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 8 l. n. 1084/1971 e del d.lgs. n. 165/2001, la Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di carenza del potere rappresentativo del dirigente dell’Istituto. L’Inps ha prodotto l’incarico conferito dal presidente e il regolamento che attribuisce al dirigente generale centrale il potere di promuovere liti. Quanto alla società di cartolarizzazione dei crediti, essa era già parte nel giudizio di appello e la rappresentanza deriva da procura notarile.

Nel merito il ricorso è stato giudicato fondato. La Corte ha richiamato il proprio orientamento, già espresso con Cass. 25856/23 e Cass. 5229/25, e lo ha ribadito con specifico riguardo alle aziende ex municipalizzate a intero capitale pubblico che erogano il servizio di distribuzione del gas per affidamento diretto: esse sono soggette all’art. 8 l. n. 1084/1971 e quindi all’iscrizione obbligatoria al Fondo.

Il passaggio centrale dell’argomentazione individua il criterio di imputazione dell’obbligo previdenziale. Ai fini previdenziali il dato dirimente non è la titolarità pubblica del capitale, ma il veicolo giuridico di natura civilistica impiegato: l’utilizzazione di una persona giuridica di diritto privato quale la s.p.a. La proprietà del capitale sociale in mano, in tutto o in parte, a enti locali resta quindi circostanza irrilevante ai fini dell’iscrizione.

La sentenza impugnata, non essendosi attenuta a tale principio, è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione originaria. Le spese dell’intero processo sono state compensate, in ragione della sopravvenienza, rispetto al ricorso originario, dell’orientamento di legittimità richiamato.

Nota della Redazione

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