Esecuzione del diritto alla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 3998 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, anche quando l’obbligazione della pubblica amministrazione consista nell’erogazione di un beneficio economico a destinazione vincolata. Il passaggio in giudicato del titolo e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 legittimano la declaratoria dell’obbligo di esecuzione e la nomina del commissario ad acta. L’esaurimento del termine biennale fissato per la fruizione del beneficio non estingue l’obbligo: l’amministrazione è tenuta al controvalore pecuniario con interessi legali, non potendo giovarsi del proprio contegno inerte. La misura delle astreintes è rimessa alla valutazione di equità del giudice.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per un anno scolastico.

Il titolo risulta passato in giudicato, non essendo stata proposta impugnazione. La parte lamenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L’amministrazione si costituisce per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la fondatezza del gravame. La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Non essendo stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il passaggio argomentativo centrale riguarda il decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio. Il Collegio precisa che l’amministrazione resta comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria. Il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente, ma è imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.

In accoglimento della domanda, è nominato sin d’ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

È invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione di tale misura nel caso di specie, anche in considerazione del tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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