Liquidazione compenso difensore in cassazione: spese di giustizia e rimborso (TAR Puglia n. 45 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il compenso del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio è liquidato dall’autorità giudiziaria ex art. 82 d.P.R. n. 115/2002 nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, con applicazione della riduzione del 50% prevista dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002 per il processo amministrativo. Il valore della controversia indeterminabile comporta la liquidazione in base al terzo scaglione tariffario di cui all’art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014 e punto 21 della tabella connessa, con ulteriore riduzione del 50% ex art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 per la natura e le caratteristiche della causa. L’aumento del 50% della fase introduttiva, ai sensi dell’art. 4, comma 10-bis, d.m. n. 55/2014, spetta per la proposizione di motivi aggiunti.

Il Fatto

La ricorrente, imprenditrice agricola, aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia l’interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Foggia nel giugno 2020, nonché i successivi provvedimenti di conferma del 2023. Con atti di motivi aggiunti aveva esteso l’impugnazione ai provvedimenti di AGEA di decadenza dei contributi agricoli e di intimazione di restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al diniego di revoca di tali atti.

Il giudizio si era concluso con la sentenza della Sezione n. 1307/2024 del 20 dicembre 2024. Con istanza del 20 dicembre 2024, il difensore della ricorrente — già ammessa al gratuito patrocinio con decreto n. 8/2025 della commissione competente — aveva chiesto la liquidazione di onorari e spese per l’attività difensiva prestata nell’intero giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del beneficio, ha richiamato la disciplina del d.P.R. n. 115/2002. L’art. 82 rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese nei limiti dei valori medi tariffari, mentre l’art. 130 dimezza i compensi spettanti ai difensori nel processo amministrativo.

In applicazione dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014, il Collegio ha considerato le caratteristiche dell’attività prestata, dell’affare trattato e il risultato del giudizio. Trattandosi di controversia di valore indeterminabile, ha fatto riferimento al terzo scaglione tariffario previsto dall’art. 5, comma 6, del d.m. e dal punto 21 della tabella allegata, riducendo il compenso del 50% in ragione della natura della causa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto come aggiornato dal d.m. n. 147/2022.

La liquidazione è stata quindi determinata in: € 567,00 per la fase di studio, € 551,50 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione, € 955,50 per la fase decisionale, con aumento di € 275,75 del 50% sulla fase introduttiva per la proposizione dei motivi aggiunti. L’importo complessivo di € 2.845,75 è stato dimezzato ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002, risultando pari a € 1.422,87, oltre al rimborso forfettario delle spese del 15%.

Il Collegio ha infine disposto la liquidazione complessiva di € 1.636,30, oltre IVA e CAP, da corrispondersi direttamente al legale che ne aveva chiesto la distrazione in proprio favore, ordinando l’oscuramento delle generalità della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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