Impugnazione note ministeriali confermative inammissibile e difetto giurisdizione sulle diffide (TAR Lazio n. 5367 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso avverso note ministeriali che, nel ribadire l’applicazione di una normativa già interpretata dal Consiglio di Stato e nel confermare precedenti dinieghi, non introducano nuove valutazioni né incidano nuovamente sulla sfera giuridica del destinatario: esse costituiscono atti meramente ricognitivi o confermativi, privi di autonoma efficacia lesiva e non suscettibili di impugnazione. È dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle diffide al rilascio degli immobili emesse dal commissario liquidatore di una cooperativa edilizia in liquidazione coatta, trattandosi di atti della procedura che attengono a un rapporto paritetico successivo all’assegnazione, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

Alcuni soci di una cooperativa edilizia in liquidazione coatta amministrativa, assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare, chiedevano il rilascio del nulla osta al mutuo edilizio individuale (NO MEI) per la cessione definitiva degli immobili. L’Amministrazione negava il beneficio, ritenendo gli istanti privi del requisito soggettivo previsto dall’art. 91 R.D. n. 1165/1938, come chiarito dal parere del Consiglio di Stato n. 643/2024. A seguito di ulteriori interlocuzioni, il Ministero emanava due note confermative del diniego e il commissario liquidatore diffidava gli ex soci al rilascio degli alloggi.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha esaminato in via prioritaria le eccezioni preliminari, secondo l’ordine indicato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015.

Quanto alla giurisdizione sulle diffide, il Collegio ha richiamato il costante orientamento della Corte di cassazione, per cui nel contenzioso sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica il riparto si fonda sulla distinzione tra la fase antecedente e quella successiva al provvedimento di assegnazione. Le diffide emesse dal commissario liquidatore per il rilascio degli immobili occupati sine titulo attengono alla fase successiva all’assegnazione e coinvolgono il diritto soggettivo a resistere all’attività esecutiva: è quindi affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

In relazione alle note ministeriali, la sentenza ne ha escluso l’autonoma natura provvedimentale. La nota prot. n. 3312 del 2025 si configura come atto di mera comunicazione e interpretazione amministrativa, privo di efficacia lesiva e innovativa, in quanto si limita a rappresentare il quadro normativo e giurisprudenziale già definito dal parere del Consiglio di Stato. La nota prot. n. 2428 del 2025, indirizzata al commissario liquidatore, è stata qualificata come atto endoprocedimentale di comunicazione interna e, nel contempo, come atto meramente confermativo di precedenti dinieghi, non accompagnato da alcuna nuova valutazione degli interessi in gioco.

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle diffide e l’inammissibilità del ricorso avverso le note, con assorbimento delle ulteriori questioni preliminari. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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