Nullo il sopralluogo a pena di esclusione nel nuovo codice appalti (TAR Lazio n. 909 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel vigore del d.lgs. n. 36/2023 è nulla, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Codice, la clausola del capitolato d’oneri che commina l’esclusione dalla gara per la mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio, non essendo tale adempimento riconducibile alle cause di esclusione tassativamente previste dagli artt. 94 e 95 del medesimo decreto. L’art. 92, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 si limita a vincolare la stazione appaltante a parametrare i termini di partecipazione al tempo necessario per la visita dei luoghi, senza attribuire rilievo espulsivo automatico all’omesso sopralluogo. Il termine per la richiesta di sopralluogo non espresso come perentorio deve qualificarsi ordinatorio, con conseguente illegittimità dell’esclusione comminata per la sua violazione. La clausola non immediatamente escludente va impugnata unitamente al provvedimento di esclusione che ne abbia fatto applicazione.
Il Fatto
La Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta indiceva una procedura ristretta sopra soglia per l’affidamento del servizio di mensa obbligatoria, il cui capitolato, al paragrafo 13, imponeva il sopralluogo a pena di esclusione, fissando come termine per la richiesta le ore 10:00 del 21 novembre 2025. Il Consorzio istante inoltrava l’istanza alle ore 12:08 del medesimo giorno, con un ritardo di due ore; la stazione appaltante, dopo un iniziale riscontro favorevole, revocava la disponibilità e negava il sopralluogo, escludendo poi il concorrente per il mancato espletamento dell’adempimento.
Il Consorzio impugnava il provvedimento di esclusione e la clausola del capitolato, deducendo la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e la natura ordinatoria del termine di richiesta. Concessa la misura cautelare, il giudice accoglieva il ricorso nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente qualificato come meramente ordinatorio il termine per l’inoltro della richiesta di sopralluogo, non essendo qualificato come perentorio dalla lex specialis e non potendo la sua violazione integrare una causa di esclusione non prevista dagli artt. 94 e 95 d.lgs. n. 36/2023.
In via assorbente, il Tribunale ha accertato la nullità della clausola che sanziona il mancato sopralluogo con l’esclusione. L’art. 92, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, nel richiamare la visita dei luoghi quale parametro per la fissazione dei termini, non legittima la stazione appaltante a prescrivere l’adempimento a pena di esclusione. La disposizione, come conferma la rubrica, è rivolta all’amministrazione per calibrarne i tempi procedimentali.
La tassatività delle cause di esclusione, elevata dal nuovo codice a principio generale e strumentale all’accesso al mercato ex art. 3 d.lgs. n. 36/2023, ha valenza eterointegrativa dei bandi: le clausole che prevedono cause ulteriori sono nulle e si considerano non apposte. La disciplina codicistica risulta più rigorosa del previgente art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, non essendo più consentito richiamare altre disposizioni di legge.
La Corte ha quindi dichiarato la nullità del paragrafo 13 del capitolato nella parte in cui commina l’esclusione, precisando che la clausola, non immediatamente escludente, andava impugnata con l’atto applicativo. Ha altresì ritenuto illegittima l’esclusione, a maggior ragione nella specie in cui il concorrente aveva reiteratamente chiesto di effettuare il sopralluogo prima della scadenza del termine per la sua esecuzione, ricevendo un ingiustificato diniego.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.