Esecuzione del decreto ingiuntivo non opposto e nomina del Commissario ad acta (TAR Campania n. 111 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge, munito di attestazione di mancata opposizione, è equiparato alla sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c, cod. proc. amm. e costituisce titolo azionabile nel giudizio di ottemperanza. Accertata la parziale inottemperanza dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina il pagamento delle somme residue, con gli interessi e le spese come liquidate nel titolo, e, per il caso di perdurante inadempimento, nomina un Commissario ad acta. La scadenza del termine per l’adempimento e il mancato integrale pagamento integrano il presupposto dell’art. 114 cod. proc. amm.
Il Fatto
Una società ricorrente ha agito nei confronti di un Comune per l’ottemperanza a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avellino, con cui l’ente era stato condannato al pagamento di una somma per fatture insolute, oltre interessi e spese. Il decreto era stato pubblicato nel luglio 2023 e notificato al Comune nel settembre 2023.
Secondo la ricorrente, l’amministrazione aveva corrisposto solo parte dell’importo ingiunto, con tre versamenti successivi, lasciando un residuo non saldato. La società ha quindi chiesto al TAR di ordinare l’integrale esecuzione del titolo e di nominare un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza del titolo. La ricorrente ha prodotto il certificato di mancata opposizione al decreto ingiuntivo. Da ciò il TAR ha tratto la qualificazione del provvedimento monitorio come equiparato a sentenza passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c, cod. proc. amm., con conseguente esperibilità del rimedio ottemperanziale.
Superato lo scrutinio sul titolo, il giudice è passato al merito. Il decreto risultava notificato al Comune debitore nel settembre 2023 e il termine per adempiere era ampiamente decorso. A tutt’oggi, secondo quanto emerge dagli atti, l’amministrazione non aveva integralmente ottemperato al giudicato, essendo rimasta insoluta parte delle somme liquidate.
Su queste basi il ricorso è stato ritenuto fondato. Il TAR ha ordinato al Comune di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento della somma residua, oltre interessi e spese legali come per legge, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.
Per il caso di perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, con facoltà di delega a un funzionario del proprio Ufficio. Il Commissario, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di parte, dovrà compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione, comprese le eventuali variazioni di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Le spettanze del Commissario saranno liquidate con separato provvedimento.
Le spese di lite sono state interamente compensate tra le parti. Il provvedimento è stato così accolto, con declaratoria dell’obbligo dell’ente di eseguire il titolo nei limiti indicati in motivazione.
Nota della Redazione
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