Rimborso spese Piani di Zona: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Abruzzo n. 277 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda proposta da un Comune, quale Ente d’Ambito Sociale, per ottenere dalla Regione il pagamento delle spese sostenute e rendicontate per l’attuazione dei Piani di Zona dei servizi sociali ha natura di diritto di credito e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella del giudice amministrativo. Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, identificato in funzione della causa petendi: la mera contestazione della Regione sull’an della pretesa non trasforma la posizione di diritto soggettivo in interesse legittimo, né rileva che la pretesa trovi fondamento in atti amministrativi di natura programmatica come il Piano Sociale Regionale.

Il Fatto

Il Comune, quale Ente d’Ambito Sociale n. 32 monocomunale, agiva in giudizio per l’accertamento dell’obbligo della Regione Abruzzo di corrispondergli le somme complessive di Euro 624.652,11, relative alle spese sostenute e rendicontate per l’attuazione dei Piani di Zona dei servizi sociali per le annualità 2009-2014. In via subordinata, l’ente chiedeva la condanna al risarcimento del danno per violazione dell’affidamento ovvero l’indennizzo ex art. 2041 cod. civ. La Regione, costituitasi, contestava la sussistenza dell’obbligo, sostenendo che le mancate erogazioni fossero ascrivibili alle mancate assegnazioni di risorse statali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, previo rilievo ex art. 73, comma 3, c.p.a., ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo il TAR, la controversia verte sull’accertamento di una posizione di diritto soggettivo — qualificata come credito dallo stesso ricorrente — relativa al rimborso di spese sostenute, approvate e rendicontate in sede regionale per l’esecuzione dei servizi sociali in attuazione del Piano Sociale Regionale 2007-2009 e 2011-2013.

Il giudice ha applicato il criterio del petitum sostanziale, rilevando che la pretesa creditoria discende direttamente dalla natura vincolante e prescrittiva del combinato disposto del PSR e del Piano di Zona. Ha inoltre precisato che la posizione della Regione, limitata a contestare l’an della pretesa sotto il profilo dell’insussistenza dell’obbligatorietà della corresponsione, non incide sulla natura della domanda, implicando semmai la natura programmatica degli atti regionali.

Il Collegio ha infine distinto il caso in esame dal precedente richiamato dal ricorrente (TAR Abruzzo n. 271 del 2017), riguardante la diversa ipotesi in cui era coinvolta l’interpretazione dei limiti in cui spetta all’Amministrazione assumere i costi e la gestione del servizio pubblico, coinvolgendo il profilo organizzativo del servizio stesso.

La decisione è stata assunta in conformità a precedenti pronunce del Tribunale di L’Aquila, che si era già espresso su fattispecie analoghe e relative alle medesime annualità del Piano Sociale Regionale. Il ricorso potrà essere riproposto dinanzi al giudice ordinario entro il termine di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *