Ricostruzione di carriera docente e ottemperanza al giudicato sul trattamento di ruolo (TAR Lombardia n. 3592 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, è nullo il provvedimento amministrativo che, nel dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato, si limiti ad applicare la disciplina ordinaria sulla ricostruzione della carriera pre-ruolo dei docenti, calcolando la sola anzianità derivante dalla somma dei giorni effettivamente lavorati. Il giudicato che riconosce al docente il diritto all’anzianità maturata dal primo contratto a termine e ai correlati scatti di anzianità del personale di ruolo impone di considerare l’interessato in ruolo sin dal primo contratto a termine, con ogni conseguenza stipendiale. Le pretese azionate in ottemperanza, coerenti con tale contenuto, non integrano domande nuove. Il termine per l’ottemperanza decorre dalla notifica della sentenza esecutiva ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Il Fatto

Con sentenza n. 91/2017, pubblicata il 27.02.2017 e passata in giudicato, il Tribunale di Busto Arsizio, sezione Lavoro, aveva dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dal primo contratto di assunzione a termine e dei correlati scatti retributivi previsti per il personale di ruolo, condannando l’amministrazione a collocarla nel livello stipendiale corrispondente e a pagare le differenze retributive.

Con provvedimento n. 671 dell’8.01.2025, il Liceo attuale sede di servizio della docente procedeva alla ricostruzione della carriera per il periodo antecedente all’immissione in ruolo, computando l’anzianità come somma aritmetica dei giorni lavorati. La ricorrente ha così proposto ricorso per l’ottemperanza, deducendo la nullità del decreto per violazione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità della domanda, rilevando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza esecutiva ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Dal decreto di ricostruzione emerge che l’amministrazione si è limitata ad applicare la disciplina vigente in tema di ricostruzione della carriera pre-ruolo all’atto dell’immissione in ruolo, ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, calcolando l’anzianità come somma dei giorni effettivamente lavorati. Il Tribunale ha però osservato che la sentenza del giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto all’anzianità maturata dal primo contratto a termine e agli scatti del personale di ruolo, con esplicito riferimento ai gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del Comparto Scuola.

Il giudicato, dunque, accerta il diritto a un’anzianità utile alla progressione stipendiale con decorrenza dal primo contratto a termine, imponendo di trattare la ricorrente come dipendente di ruolo sin da tale momento e non dalla data di effettiva immissione in ruolo. La tesi contraria, introdotta mediante una relazione ministeriale del 24.09.2025, si pone in palese contrasto con tale statuizione.

Il Collegio ha inoltre escluso che le pretese azionate in ottemperanza costituiscano domande nuove: si tratta di richieste di esecuzione coerenti con il contenuto del giudicato. Ne è derivata la declaratoria di nullità del decreto n. 671/2025, con ordine all’amministrazione di provvedere all’ottemperanza entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega, per procedere alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle somme entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’amministrazione inadempiente. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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