Esecuzione del giudicato e accredito sulla carta del docente (TAR Lombardia n. 1955 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, inteso ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. come l’atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile. Esso va distinto dalla spedizione in forma esecutiva di cui all’art. 475 cod. proc. civ., requisito che, dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia, non è più necessario perché le sentenze possano essere portate a esecuzione. La formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non presenta dunque profili di incompatibilità con l’attuale art. 475 cod. proc. civ. L’inerzia dell’amministrazione rispetto a una porzione di giudicato integra inottemperanza e giustifica l’accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., con assegnazione di un termine e nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il giudice ordinario, con la sentenza n. 397/2023 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere al ricorrente il diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. Il titolo, prodotto quale duplicato informatico tratto dal fascicolo telematico e notificato all’amministrazione il 28 febbraio 2024, era divenuto definitivo, come attestato dalla cancelleria.

Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo lamentando che quella porzione di giudicato era rimasta ineseguita: il Ministero non aveva provveduto all’accredito della somma. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma. All’udienza camerale del 3 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, sicché la domanda di ottemperanza è ammissibile.

La Corte ha poi precisato la nozione rilevante di titolo esecutivo. L’art. 14 d.l. n. 669/1996 richiama l’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente. Questa nozione differisce dalla spedizione in forma esecutiva, che l’art. 475 cod. proc. civ. richiedeva perché le sentenze potessero essere effettivamente portate a esecuzione secondo il rito civile.

Il Tribunale ha rilevato che, dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia all’art. 475 cod. proc. civ., la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria. Ne consegue che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone alcun problema di compatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 cod. proc. civ.: il termine di 120 giorni inizia a decorrere dalla notifica del titolo esecutivo, ossia della sentenza dotata di attestazione di conformità, presso la sede del debitore. Sul punto il Collegio ha richiamato, in termini, Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo per la parte di interesse. Il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata al pagamento degli importi liquidati in dispositivo, determinati tenendo conto che le controversie in questa materia richiedono attività minime e stereotipate, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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