Ordinanza di demolizione per totale difformità dal titolo edilizio (TAR Calabria n. 302 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è atto dovuto e vincolato: non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di misura sanzionatoria tipizzata che si ricollega a un presupposto di fatto noto all’interessato. In presenza di totale difformità dal titolo edilizio, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, non trova applicazione la c.d. fiscalizzazione dell’abuso di cui all’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, riservata agli interventi eseguiti in parziale difformità. La fiscalizzazione è comunque esclusa per le opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, che si considerano sempre in variazione essenziale. La rimozione spontanea di una parte delle opere non comporta acquiescenza né determina la perdita di interesse al ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione delle opere realizzate su un immobile, consistenti nella trasformazione del piano cantinato in autocarrozzeria, con rampa di accesso in cemento e cabina forno per la verniciatura, e nella suddivisione del piano superiore in due distinte unità immobiliari, in difformità dal titolo edilizio.
Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie procedimentali, la genericità delle contestazioni, la sanabilità della rampa ai sensi della legge n. 122/1989 e l’omessa applicazione dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso. In via preliminare ha disatteso la doglianza sulla violazione delle garanzie procedimentali, richiamando la giurisprudenza secondo cui l’ordinanza di demolizione è atto dovuto e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di misura sanzionatoria a procedimento vincolato.
Nel merito, il Collegio ha escluso la genericità delle contestazioni, rilevando che l’ordinanza descrive in modo puntuale le difformità riscontrate: superfici, altezze, tettoia in lamiera, aggetto abusivo sul prospetto sud e destinazione d’uso incompatibile con la zona omogenea. Il fabbricato, inoltre, ricade in area sottoposta a vincolo sismico e a vincolo paesaggistico ambientale ex art. 136 d.lgs. n. 42/2004.
Il Collegio ha qualificato gli interventi come realizzati in totale difformità dal titolo, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, per superfici, volumi e utilizzo. Il titolo risulta inoltre sprovvisto di nulla osta paesaggistico e l’istanza di sanatoria non è stata integrata dalla documentazione richiesta.
Quanto alla fiscalizzazione, il Collegio ha chiarito che l’art. 34, comma 2 opera solo per interventi in parziale difformità, ipotesi non configurabile nella specie. Ha richiamato il principio secondo cui la norma non è mai applicabile alle opere in zona vincolata, considerate sempre in variazione essenziale. Ha inoltre precisato che la rimozione della cabina forno non integra acquiescenza, né elimina gli ulteriori abusi, da valutare nel loro complesso e in modo unitario.
Nota della Redazione
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