Pratica concordata sul valore della componente bio e sufficienza della prova indiziaria (TAR Lazio n. 9287 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pratica concordata ai sensi dell’art. 101, paragrafo 1, TFUE integra una restrizione della concorrenza per oggetto quando, in ragione del suo tenore, delle finalità e del contesto economico e giuridico, sia concretamente idonea a eliminare le incertezze sul comportamento futuro degli operatori, senza che occorra dimostrarne gli effetti. L’accertamento dell’intesa può fondarsi su un compendio probatorio di natura indiziaria, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e, considerati nel loro insieme, non trovino una spiegazione alternativa coerente. Nell’ambito del procedimento antitrust trova applicazione la presunzione di innocenza, che non osta però all’uso di presunzioni relative, come quella di causalità tra concertazione e comportamento sul mercato, che grava sulle imprese partecipanti.

Il Fatto

In data 27.3.2023, l’AGCM riceveva una segnalazione anonima tramite la piattaforma di whistleblowing, relativa a una presunta intesa tra le principali società petrolifere attive in Italia. La condotta segnalata aveva ad oggetto la componente bio del prezzo dei carburanti per autotrazione, che sarebbe stata applicata in misura coordinata da tutti gli operatori. All’esito dell’istruttoria, con deliberazione del 23.9.2025 l’Autorità accertava una pratica concordata in violazione dell’art. 101 TFUE, consistente nell’applicazione di aumenti simultanei e coordinati del valore della componente bio, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2023, irrogando alla società ricorrente una sanzione di euro 172.592.363,00.

La società ricorrente, attiva nella distribuzione e commercializzazione di carburanti, impugnava il provvedimento deducendo nove motivi di ricorso, incentrati sulla contraddittorietà con l’indagine conoscitiva IC54, sulla natura di mera voce di costo della componente bio, sull’insufficienza degli elementi endogeni ed esogeni posti a sostegno dell’accertamento, sull’inidoneità delle condotte a pregiudicare la concorrenza e sulla sproporzione della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il primo motivo, escludendo il vizio di contraddittorietà tra l’indagine conoscitiva IC54 e il procedimento sanzionatorio, trattandosi di manifestazioni di poteri distinti dell’Autorità, esercitati per finalità diverse e sulla base di presupposti differenti.

Ha poi congiuntamente esaminato i motivi dal secondo al settimo, incentrati sull’insufficienza probatoria. Il Collegio ha richiamato il quadro normativo europeo e la giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di pratica concordata, chiarendo che l’eliminazione dell’incertezza tra concorrenti può avere oggetto anticoncorrenziale anche senza effetti concreti. Ha valorizzato il principio per cui l’esistenza di un’intesa può essere dedotta da coincidenze e indizi che, globalmente considerati, rappresentino la prova della violazione, fermo restando lo standard della certezza processuale raggiunto quando l’ipotesi accusatoria risulti l’unica in grado di giustificare gli elementi raccolti.

Applicando tali canoni, il TAR ha ritenuto che il compendio probatorio fosse idoneo. L’allineamento perfetto dei prezzi a 26 €/mc dal 1° gennaio 2020, in assenza di spiegazioni alternative, costituiva la prova di un coordinamento. I coefficienti di correlazione calcolati sugli aumenti, risultati sempre elevati (0,979 tra ENI e IP nella rete, 0,969 con ESSO), confermavano il parallelismo. Il sistema di annunci pubblici su “Staffetta Quotidiana” è stato qualificato come strumento di stabilizzazione del cartello, offrendo ai concorrenti un benchmark per adeguare le proprie tariffe e monitorare l’adesione all’intesa.

Quanto alla posizione della ricorrente, il Tribunale ha rilevato che le evidenze documentali, tra cui mail interne, dimostravano un costante seguito agli aumenti annunciati dal principale concorrente, senza che la società avesse mai preso le distanze o fornito una spiegazione alternativa plausibile del proprio comportamento.

Il TAR ha infine respinto i motivi relativi alla sanzione, ritenendo il coefficiente di gravità del 15% e la sanzione irrogata, pari all’1,13% del fatturato mondiale, proporzionati alla natura e alla durata dell’infrazione. Il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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