Il silenzio-assenso non si forma se il Comune rilascia chiarimenti istruttori (TAR Marche n. 338 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui il Comune sospende l’iter autorizzativo di un impianto fotovoltaico in attesa della documentazione integrativa non integra né un preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 né un diniego definitivo. Non sussiste quindi l’inerzia dell’amministrazione e non si perfeziona il titolo abilitativo tacito ex art. 8, comma 9, del d.lgs. n. 190/2024. La compatibilità dell’impianto con la zona agricola può derivare dalla deroga di cui all’art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021 quando l’opera è finalizzata alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile. Spetta al ricorrente allegare e provare le produzioni di qualità che, ex art. 2, comma 1, lett. l), della l.r. Marche n. 4/2024, impedirebbero la realizzazione.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un compendio immobiliare confinante con i terreni interessati, impugna il titolo abilitativo formatosi per silenzio-assenso in relazione a un impianto fotovoltaico realizzato su area agricola, chiedendone l’annullamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio del Comune.
Si costituiscono il Comune e l’azienda agricola controinteressata, sollevando eccezioni in rito e difendendosi nel merito. La ricorrente deduce violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 190/2024, dell’art. 2, comma 1, lett. l), della l.r. n. 4/2024, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e delle NTA del PRG, oltre a eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso nel merito, ritenendo superfluo l’esame delle molteplici eccezioni in rito.
Il fulcro argomentativo è la ricostruzione dell’iter procedimentale. La nota del 30 luglio 2025, sulla quale la ricorrente fonda l’asserita inerzia, non è un preavviso di rigetto e nemmeno un diniego definitivo: essa comunicava l’incompletezza della pratica e sospendeva l’iter fino all’acquisizione della documentazione richiesta. Il Comune prospettava l’incompatibilità con la Zona RA non per inedificabilità assoluta, ma perché non emergeva il collegamento dell’impianto con la conduzione del fondo.
Tale profilo è stato superato dalla documentazione integrativa trasmessa il 4 agosto 2025, con cui la controinteressata ha prospettato la compatibilità dell’opera per effetto della deroga dell’art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021, essendo l’impianto finalizzato alla costituzione di una CER. Venivano prodotti atto costitutivo e statuto della Comunità Energetica Rinnovabile, versati anche in giudizio. Manca dunque qualsivoglia inerzia e non si configura il comportamento contraddittorio dedotto.
Quanto alla Zona RA, essa comprende le aree agricole per le quali è prescritto il mantenimento della situazione esistente, senza essere del tutto inedificabile. La controinteressata ha inoltre chiarito di coltivare unicamente seminativi o erba medica, senza ricorrere alle coltivazioni tradizionali richiamate dalla norma regionale. Il Collegio osserva che, data la genericità della censura, sarebbe stato preciso onere della ricorrente allegare e dimostrare quali produzioni di qualità avrebbero impedito l’installazione dell’impianto.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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