Ottemperanza per la carta docente: il giudice amministrativo ordina al Ministero l’adempimento e nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3695 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, la produzione di copia asseverata della sentenza da eseguire e della relativa attestazione di passaggio in giudicato, unitamente alla prova della notifica del titolo esecutivo, è requisito sufficiente per l’accoglimento del ricorso, ove l’Amministrazione non abbia dato esecuzione al giudicato e non fornisca alcuna deduzione sull’ an e sul quantum del credito. La mancata ottemperanza alla sentenza che riconosce il diritto del docente alla “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 legittima la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, che provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito all’assegnazione della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per un valore complessivo di € 2.000,00. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza, ormai passata in giudicato e notificata come titolo esecutivo. La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di adempiere e che fosse nominato un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali del ricorso, rilevando la corretta produzione della copia asseverata della sentenza e della certificazione di passaggio in giudicato, nonché la dimostrazione dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo, avvenuta in tempo utile per rispettare il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha constatato che il Ministero non aveva fornito alcuna prova o allegazione circa l’esecuzione della sentenza, né aveva offerto indicazioni sullo stato della procedura. Tale atteggiamento processuale ha reso incontestati l’ an e il quantum del credito vantato dalla ricorrente, fondando l’accoglimento del ricorso.
Il TAR ha quindi ordinato all’Amministrazione di ottemperare al giudicato, rilasciando la carta elettronica e accreditando la somma complessiva di € 2.000,00 nel termine di novanta giorni. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega e con l’esclusione di un compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza, liquidandole in misura equitativa in considerazione dell’assenza di complessità della controversia e del carattere seriale del contenzioso in materia di “carta del docente”, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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