Esecuzione del giudicato sul bonus formazione docenti e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 533 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando l’amministrazione statale non abbia eseguito la pronuncia nel termine di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, decorrente dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’amministrazione. La mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione debitrice e l’assenza di contestazione sull’omesso adempimento integrano il presupposto del rimedio esecutivo. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta un dirigente della medesima amministrazione, escludendo ogni compenso commissariale.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 510/2023 in data 5 agosto 2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire, tramite la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo nominale di € 2.500,00.

La ricorrente deduce l’inerzia dell’amministrazione nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, attestato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 1 agosto 2024. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna non si costituiscono in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la domanda è proposta ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. e che il richiamo operato è agli art. 112 e segg. cod. proc. amm. Dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario non vi è alcuna contestazione da parte dell’amministrazione, che non si è neppure costituita.

Tale duplice circostanza — quanto documentato dalla ricorrente e la mancata difesa dell’amministrazione — integra i presupposti per l’esperimento del rimedio esecutivo. La verificazione è istruttoriamente lineare, poiché l’interessata produce la certificazione di cancelleria attestante il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice del lavoro.

Il Tribunale accerta inoltre che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 concede alle amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Sul punto decisiva è la notificazione della sentenza avvenuta in data 9 dicembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata individuato quale domicilio digitale del Ministero idoneo allo scopo. Il Collegio conforta la conclusione richiamando numerose pronunce di altri TAR che hanno riconosciuto l’idoneità dello stesso indirizzo ai fini della decorrenza del termine.

In accoglimento della domanda, il TAR ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente.

Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso al commissario. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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