Silenzio-assenso edilizio non si forma senza istanza via SUE (TAR Lombardia n. 1618 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di titoli edilizi, l’art. 5 del d.P.R. n. 380/2001 configura lo Sportello Unico per l’Edilizia quale unico punto di accesso per il privato. Di conseguenza, il termine per la formazione del silenzio-assenso di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990 decorre soltanto dall’istanza veicolata tramite i canali predisposti dall’amministrazione. La domanda di annullamento proposta in via subordinata è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, sopravvenga un provvedimento che confermi il vincolo di destinazione alberghiera, presupposto ineludibile del mutamento d’uso richiesto.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un immobile nel Comune di Madesimo, già adibito a struttura alberghiera fino al 2022. Per la cessazione dell’attività ha presentato istanza di titolo edilizio per manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d’uso da turistico-alberghiera a residenziale.

L’istanza è stata inoltrata a mezzo PEC il 28 dicembre 2024. Il Comune ha rigettato la dichiarazione di formazione del silenzio-assenso con provvedimento del 9 aprile 2025, rilevando la non conformità delle modalità di presentazione. La società ha impugnato l’atto davanti al TAR, chiedendo in via principale l’accertamento del silenzio-assenso formatosi e, in via subordinata, l’annullamento del rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare il motivo connesso alla domanda principale, potenzialmente assorbente. Verifica anzitutto che alla data dell’istanza l’unico accreditamento non consentito dal SUE riguardava i professionisti non abilitati, condizione in cui versava il delegato della ricorrente.

Sul piano normativo richiama l’art. 5 del d.P.R. n. 380/2001, che attribuisce allo sportello unico la funzione di unico punto di accesso per il privato. Tale disposizione incide sul momento iniziale del termine entro cui l’amministrazione deve pronunciarsi per evitare l’accoglimento implicito. La validità formale dell’istanza PEC non è sufficiente in materia di SCIA edilizia: la richiesta deve essere veicolata tramite i canali predisposti. In mancanza, l’inerzia dell’ente non produce l’effetto di assenso.

Il motivo è pertanto infondato: il silenzio serbato dal Comune non ha assunto valore provvedimentale di accoglimento.

Passando alla domanda subordinata, il Collegio rileva la sopravvenienza del provvedimento con cui il Consiglio comunale ha respinto l’istanza di rimozione del vincolo alberghiero sull’immobile. Tale diniego, acquisito agli atti ex art. 54 cod. proc. amm., è atto definitivo rispetto al vincolo impresso dal PGT. L’eventuale annullamento del rigetto impugnato risulterebbe inutile, poiché l’amministrazione non potrebbe che respingere nuovamente l’istanza in presenza di un vincolo ostativo e legittimamente perdurante.

Né rileva la sanatoria intervenuta su parte del complesso, che non ha inciso sulla struttura residua assoggettata a vincolo, né la disciplina del cambio di destinazione d’uso, che deve comunque rispettare le normative di settore. Tra queste assume rilievo l’art. 8 della legge n. 217/1983, che subordina la rimozione del vincolo a uno specifico procedimento e a condizioni normativamente previste. La rimozione si colloca a monte, e non a valle, della decisione autorizzatoria. La domanda di annullamento è dunque improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo stata richiesta la rimozione del vincolo in via autonoma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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