Esecuzione del giudicato sulla carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 530 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile quando l’Amministrazione dello Stato non abbia dato esecuzione, nel termine di centoventi giorni, al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario. Decorso inutilmente il termine di art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. All’accoglimento accede la condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali maturati sul credito accertato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Piacenza – Sezione Civile, con la sentenza n. 110/2024 del 26 marzo 2024, l’accertamento del proprio diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo di 500,00 euro annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione.
Notificata la sentenza al domicilio digitale del Ministero e formatosi il giudicato, come attestato dalla certificazione della Cancelleria del 2 maggio 2025, la ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del dovuto. Ha quindi adito il giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. per ottenere l’adempimento e la fissazione della somma per ogni violazione successiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per il rimedio dell’ottemperanza ex art. 112 e segg. cod. proc. amm.. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato del titolo e la mancata esecuzione; il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’omesso adempimento.
Risulta altresì decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine decorre dalla notificazione della sentenza, avvenuta in data 28 marzo 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.
Sul punto il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa conforme, che riconosce l’efficacia della notificazione al domicilio digitale dell’Amministrazione ai fini della decorrenza del termine per l’esecuzione.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, o dirigente da questi delegato, che provvederà su specifica richiesta della ricorrente. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si liquida alcun compenso commissariale.
Il Collegio accoglie anche la domanda di condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, con dies a quo nella notificazione della presente sentenza e dies ad quem nell’adempimento spontaneo o nell’esecuzione in via sostitutiva. Le spese seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in 800,00 euro oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.