Esecuzione del giudicato sulla carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 141 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sussistono i presupposti per il rimedio dell’esecuzione del giudicato ex art. 112 e segg. cod. proc. amm. quando l’Amministrazione non contesti l’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario e sia decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 (conv. in legge n. 30/1997). Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine, e per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora il Commissario ad acta. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 424/2024 del 16 maggio 2024 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per l’importo di euro 500,00 annui, ed era stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.
Il ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita, nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 4 dicembre 2024. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio ex art. 112 e segg. cod. proc. amm. L’Amministrazione, non costituitasi, non ha offerto alcuna difesa sul punto.
Il Tribunale verifica altresì il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine risulta scaduto, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 3 settembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero.
In accoglimento della domanda, il giudice ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza, decorso infruttuosamente tale termine, è nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, o in dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del ricorrente.
Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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